Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/73: Iv.pa. 18.434 Rendere finalmente perseguibile l’adescamento in rete di minorenni · 29 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo

«%ASFF_YYYY_ID»

- qualsiasi altro comportamento atto a confrontare il fanciullo a una visione errata

o perversa della sessualità o atto a influenzare la percezione della sua sessualità, la maniera di esplorarla serenamente o di viverla in modo naturale con sé o con altri.

Al fine di determinare se la comunicazione sessuale è atta a perturbare lo sviluppo sessuale del fanciullo, si terrà conto del comportamento dell’autore, valutando in particolare se detto comportamento è teso a instaurare un contatto stretto con un fanciullo a scopo di saperne di più sulla sua situazione sociale e familiare, sulla sua psicologia, nonché sulla sua maturità emotiva e sessuale. Nella valutazione di questo elemento costitutivo, si potrà parimenti considerare se vi è stato sfruttamento dell’ingenuità e dell’immaturità di un fanciullo al fine di ottenerne la fiducia presentandosi come amico, consigliere o persona di fiducia.

A fronte della vulnerabilità dei fanciulli esposti a tali condotte e dell’importanza del bene giuridico tutelato, l’esistenza di un rischio che lo sviluppo sessuale del fanciullo sia influenzato dalle azioni dell’autore deve essere sufficiente per ritenere che tale elemento costitutivo sia presente. Lo sviluppo sessuale indisturbato del fanciullo va intenso come la possibilità per i fanciulli di sviluppare la propria identità sessuale e le proprie relazioni interpersonali in modo autonomo e liberi da influenze negative. Ciò non significa che il legislatore intende imporre una concezione normativa o un modello normativo dello sviluppo o dell’identità sessuali.

4.3.2 Elemento costitutivo soggettivo

Riguardo all’elemento costitutivo soggettivo, si applicano i principi generali: l’autore deve compiere l’atto consapevolmente e volontariamente, il dolo eventuale è sufficiente nel caso di specie (art. 12 cpv. 1 e 2 CP).

L’autore deve quindi avere coscienza o accettare l’eventualità di stare interagendo con una persona minore di sedici anni. Se l’autore agisce tramite TIC, sono sufficienti chiare indicazioni del fatto che la vittima ha meno di sedici anni (in particolare l’uso di uno pseudonimo o di una piattaforma di discussione riservata a fanciulli)105.

Non è invece necessario che l’autore abbia l’intenzione di nuocere allo sviluppo sessuale del fanciullo, né che abbia precisa cognizione delle eventuali ripercussioni del suo comportamento sulla vittima. Deve tuttavia essere in grado di apprezzare il valore sociale del suo atto e di prevedere, a grandi linee, la possibile portata delle sue condotte sullo sviluppo sessuale del fanciullo106.

Inoltre, l’autore commette la fattispecie di reato soltanto se agisce a scopo di eccitazione sessuale. Sebbene a prima vista possa sembrare difficile delimitare e provare l’esistenza di una tale motivazione interna, nella pratica questo ostacolo non dovrebbe essere insormontabile. Infatti, indizi esterni legati al comportamento dell’autore consentiranno di determinare la sua reale intenzione. Bisogna tenere conto del fatto che i comportamenti dei colpevoli di grooming seguono per lo più schemi tipici107 e che le

105 Zermatten, CR CP II, art. 187 N 28; TF 6B_487/2021 del 3 febbraio 2023, consid. 3.4.

106 Cfr. a titolo di confronto Maier, BSK StGB II, art. 187 N 28; Riklin, BSK StGB II, art. 173 N 9; Maeder, BSK StGB II, art. 136 N 22.

107 Paschel et al., pagg. 81, 82; Muggli, Heisse Gespräche mit Minderjährigen, pag. 2; Meyer, pag. 225. V. anche n. 2.1 e 2.5.2.