Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/73: Iv.pa. 18.434 Rendere finalmente perseguibile l’adescamento in rete di minorenni · 29 pagine
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«Chiunque propone un incontro a una persona minore di sedici anni con l’intenzione di commettere un reato ai sensi dell’articolo 187 numero 1, primo comma o 197 capoverso 4 ed effettua preparativi per tale incontro, è punito con una pena pecuniaria.
L’articolo 187 numeri 2 e 3 è applicabile per analogia.
Chi spontaneamente desiste dal portare a termine i preparativi è esente da pena.».
Nel rapporto esplicativo11, la CAG-S distingueva l’adescamento di fanciulli in senso stretto dall’adescamento di fanciulli in senso lato. L’adescamento di fanciulli in senso stretto era direttamente disciplinato dall’articolo 197a PP-CP, che mirava a perseguire penalmente gli atti di un adulto che entri in contatto con un bambino o un adolescente mediante tecnologie dell’informazione e della telecomunicazione (TIC) per il conseguimento di un incontro fisico con lo scopo di perpetrare abusi sessuali. In tale ambito, l’adescamento di fanciulli comprende unicamente la preparazione dell’abuso attraverso comportamenti tesi a ottenere un vero e proprio incontro. La norma penale prevista nel progetto preliminare era formulata in termini tecnologicamente neutri e non si riferiva all’utilizzo di una particolare forma di comunicazione moderna. L’adescamento di fanciulli in senso lato, ossia le semplici discussioni a carattere sessuale, non era compreso nel progetto di revisione del diritto penale in materia sessuale12.
Una netta maggioranza di partecipanti alla consultazione ha accolto con favore l’introduzione di una fattispecie distinta per il grooming, ritenendo che avrebbe costituito un contributo efficace alla protezione dei fanciulli13. Malgrado tale sostegno, la CAG- S ha deciso, senza voti contrari e con un’astensione, di non integrare tale disposizione nel suo progetto14. Ha reputato che l’adescamento di fanciulli in senso stretto fosse già ampiamente punibile – a titolo di tentativo – secondo il diritto in vigore e che codificare questa situazione giuridica in una nuova fattispecie separata avrebbe di fatto anticipato solo di poco il momento della punibilità e ampliato solo leggermente il campo di applicazione15.
Una proposta di norma distinta al Consiglio degli Stati, corrispondente materialmente all’articolo del progetto preliminare ma numerata 197b PP-CP, è stata respinta di stretta misura con 21 voti a favore, 18 contrari e 4 astensioni16.
Al Consiglio nazionale, invece, la proposta ha trovato ampio sostegno: la CAG-N ha integrato l’articolo 197b nel progetto con 21 voti a favore, 1 contrario e 2 astensioni, classificando tuttavia l’adescamento ivi definito come reato perseguibile a querela di parte. In assenza di proposta di minoranza, il Consiglio nazionale l’ha adottato tacitamente nella sessione invernale 202217. In sede di appianamento delle divergenze si è per finire imposto il Consiglio degli Stati, pertanto il testo adottato nella votazione
11 Rapporto esplicativo, Diritto penale in materia sessuale, n. 3.12.
12 Rapporto esplicativo, Diritto penale in materia sessuale, n. 3.12.
13 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, Diritto penale in materia sessuale, n. 4.16.1.
14 FF 2022 688
15 FF 2022 687
16 Boll. Uff. 2022 S 504
17 Boll. Uff. 2022 N 2141