Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/73: Iv.pa. 18.434 Rendere finalmente perseguibile l’adescamento in rete di minorenni · 29 pagine
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4.6 Reato perseguito d’ufficio
Conformemente al testo dell’iniziativa, il nuovo reato è perseguito d’ufficio. Ciò mira ad assicurare l’attuazione efficace dell’articolo 187bisCP nonché una tutela adeguata dei fanciulli interessati.
Il perseguimento penale dei colpevoli non deve infatti dipendere dalla presentazione di una denuncia da parte del fanciullo interessato o del suo rappresentante legale. Non è realistico aspettarsi che il fanciullo denunci sistematicamente il comportamento di cui è vittima. I minori di sedici anni non sono infatti spesso in grado di riconoscere che un dato comportamento viola la loro integrità sessuale o sapere che è punito dal diritto penale. D’altro canto, i genitori non sempre sono a conoscenza dei contenuti a cui i loro figli sono esposti su Internet111. Inoltre, bisogna anche tenere conto del fatto che il fanciullo ha possibilmente parlato di questioni personali e sensibili con il colpevole, scambiato foto o video intimi o svelato informazioni sulla sua sessualità. Avrà quindi una certa reticenza a condividere questi contenuti con il suo rappresentante legale o con le autorità112.
Motivo per cui è necessario che i terzi o gli operatori delle piattaforme di comunicazione online abbiano la possibilità di denunciare i casi di comunicazione a carattere sessuale con un fanciullo e che le autorità di perseguimento penale possano agire non appena vengono a conoscenza di tali condotte.
4.7 Comminatoria di pena
La pena prevista è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria. Al momento le forme più gravi di comunicazione a carattere sessuale rientrano nell’ambito degli articoli 187 o 197 capoverso 1 CP. Bisogna partire dal principio che in futuro solo le forme medio-leggere di comunicazione a carattere sessuale, in particolare anche le situazioni che si situano in una zona grigia (n. 4.3), rientreranno nella nuova fattispecie penale.
4.8 Ripercussioni su altre disposizioni
La proposta di completare l’elenco dei reati del Codice penale svizzero con una disposizione specifica dedicata alle comunicazioni a carattere sessuale con fanciulli implica la modifica dell’articolo 67 CP relativo all’interdizione di esercitare un’attività.
111 Fontanive/Simmler, pagg. 501–502; Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, pag. 50; Muggli, Im Netz ins Netz, pag. 115.
112 Meyer, pag. 229.