Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/73: Iv.pa. 18.434 Rendere finalmente perseguibile l’adescamento in rete di minorenni · 29 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo

«%ASFF_YYYY_ID»

4.3 Comportamento tipico (art. 187bis cpv. 1 CP)

Il nuovo articolo 187bisCP considera reato ogni comunicazione di un adulto con una persona minore di sedici anni contenente una componente sessuale inadeguata94 quando detta comunicazione sia atta a perturbarne lo sviluppo sessuale. Il carattere sessuale inadeguato della comunicazione potrà altresì servire da indizio per stabilire la presenza di una motivazione sessuale da parte dell’autore.

Il mezzo utilizzato è irrilevante. Le comunicazioni possono assumere la forma sia di scritti (in particolare conversazioni in rete) che di scambi audiovisivi, ad esempio tramite una webcam.

La CAG-N ritiene necessario limitare l’intervento dello Stato alla fattispecie in cui la comunicazione a carattere sessuale è atta a perturbare lo sviluppo sessuale del fanciullo. Questa condizione deve servire a meglio individuare gli scambi punibili. Nell’ottica della nuova norma penale, sarà necessario esaminare il contenuto delle comunicazioni per determinare a quale delle seguenti categorie appartengono.

Contenuti privi di carattere sessuale apparente

È possibile che un autore provi eccitazione sessuale affrontando con un fanciullo determinati argomenti che appaiono privi di carattere sessuale. Si potrebbe trattare, tra l’altro, di domande relative ai suoi capelli, ai suoi vestiti, al trucco o ai gioielli che indossa, o ancora alla frequenza dell’igiene personale.

In tali circostanze va negato il rischio che lo sviluppo sessuale del fanciullo sia perturbato per cui il nuovo articolo 187bisCP non si applica.

Contenuti a carattere potenzialmente sessuale

Alcune comunicazioni possono rientrare in una zona più grigia per la loro connotazione sessuale implicita. È in particolare il caso in cui un adulto scriva a un fanciullo: «Fa caldo oggi… Ti piacerebbe succhiare un gelato?» o «Balli bene, muovi il corpo veramente bene»95.

Si dovrà allora tenere conto del contesto fattuale in cui si inserisce la comunicazione in questione, come la differenza d’età tra l’adulto e la sua vittima, gli altri messaggi scambiati, le circostanze della conversazione (gli interlocutori si conoscono?) o ancora l’utilizzo delle faccine (in particolare l’occhiolino o le emoji utilizzate abitualmente per rappresentare organi genitali96). Occorrerà inoltre valutare se l’intenzione dell’autore di soddisfare il suo bisogno sessuale sia riconoscibile da altri97.

Solo gli elementi concreti consentiranno di determinare se il contenuto è atto a perturbare lo sviluppo sessuale del fanciullo o se, invece, gli scambi non raggiungono un’intensità sufficiente. Per questa categoria di contenuti ci si può dunque ragionevolmente attendere che la distinzione tra comportamenti reprensibili e azioni non punibili debba essere operata dalle autorità di perseguimento penale e dai tribunali.

94 Cfr. Muggli, Heisse Gespräche mit Minderjährigen, pag. 2.

95 Esempi tratti da scenari illustrativi contenuti in Paschel et al., pag. 97.

96 Cfr. Paschel et al., pag. 97.

97 Per analogia con la distinzione tra atti dotati o privi di carattere sessuale apparente, cfr. DTF 125 IV 58, consid. 3b.