Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/73: Iv.pa. 18.434 Rendere finalmente perseguibile l’adescamento in rete di minorenni · 29 pagine
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competenza tra le autorità penali della giustizia civile e di quella militare se gli atti punibili sono commessi solo parzialmente nell’ambito del servizio militare.
Inoltre, alle persone soggette al diritto penale militare si applica la legge penale ordinaria per i reati non previsti dal Codice penale militare, pertanto non ne risulta alcuna lacuna in termini di punibilità (art. 8 Codice penale militare).
Infine, se l’autore è accusato di più reati soggetti gli uni alla giurisdizione militare e gli altri a quella ordinaria, sussiste la possibilità di deferire l’intero procedimento penale al giudizio o del tribunale militare o di quello ordinario (art. 221 Codice penale militare). Di conseguenza, nell’ipotesi in cui il reato di comunicazione a carattere sessuale con fanciulli entri in concorso con uno o più reati di competenza militare, sarebbe possibile deferire l’intero giudizio alle autorità penali militari. Ciò sarebbe particolarmente indicato nel caso in cui i messaggi punibili ai sensi dell’articolo 187bis CP siano stati scambiati esclusivamente durante il servizio militare.
4 Commento all’art. 187bis CP
4.1 Sistematica giuridica
Il bene giuridico tutelato dalla nuova norma penale è lo sviluppo sessuale imperturbato dei bambini e degli adolescenti minori di sedici anni. Dal punto di vista della sistematica giuridica, si propone quindi di classificarla tra i reati contro l’integrità sessuale, più precisamente all’articolo 187bisCP. Appare infatti sensato che la nuova norma penale sia iscritta dopo la disposizione relativa agli atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP), che tutela lo stesso bene giuridico.
4.2 Titolo marginale
Si è rinunciato a utilizzare i termini «(cyber)grooming» o adescamento di fanciulli nel titolo marginale, non solo per i motivi illustrati sopra (n. 3.2.3), ma anche per evitare, per quanto riguarda il termine «grooming», di introdurre l’anglicismo nel Codice penale.
Per qualificare i comportamenti punibili dal nuovo articolo 187bisCP, si propone di adottare una nuova disposizione specifica con il titolo marginale «Comunicazione a carattere sessuale con fanciulli». Questa formulazione presenta il vantaggio di non restringere la forma di comunicazione (online o offline), mettendo esplicitamente l’enfasi sul carattere sessuale degli scambi punibili dalla norma.
Si suggerisce inoltre di adottare un nuovo titolo marginale «Messa in pericolo dello sviluppo sessuale dei fanciulli» che comprenderà le fattispecie «Atti sessuali con fanciulli» e «Comunicazione a carattere sessuale con fanciulli».