Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/73: Iv.pa. 18.434 Rendere finalmente perseguibile l’adescamento in rete di minorenni · 29 pagine
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Se l’autore, a scopo di eccitazione sessuale, comunica con un fanciullo in maniera vietata dalla nuova norma penale e lo espone in tale contesto a materiale pornografico (art. 197 cpv. 1 CP), si potrebbe configurare un concorso perfetto, dal momento che le due fattispecie puniscono fatti diversi91. La nuova fattispecie pone infatti l’accento più sulle comunicazioni con le quali l’autore si intromette nell’intimità sessuale del fanciullo o che lo sessualizzano, mentre l’articolo 197 capoverso 1 CP tutela il fanciullo dall’esposizione a contenuti pornografici.
Queste considerazioni si basano sul fatto che l’articolo 187 CP e l’articolo 197 capoverso 1 CP, pur tutelando un identico bene giuridico, non configurano necessariamente un concorso imperfetto. Pertanto, l’articolo 187 numero 1 CP assorbe l’articolo 197 capoverso 1 CP solo a condizione che l’esposizione di un fanciullo alla pornografia sia direttamente collegata alla commissione dell’atto sessuale o al fatto di coinvolgere o indurre il fanciullo a compiere un tale atto92. Al di fuori di tali circostanze, si può dunque ritenere configurato un concorso perfetto93. Nell’ottica del nuovo articolo 187bisCP, appare concepibile che questa nuova norma penale entri in concorso perfetto con l’articolo 197 capoverso 1 CP allorquando l’autore non si limiti a un comportamento costitutivo dell’articolo 197 capoverso 1 CP, mostrando ad esempio al fanciullo i suoi organi genitali tramite webcam, ma intrattenga anche con il fanciullo una conversazione a carattere sessuale tipica del comportamento punito penalmente dalla nuova fattispecie.
Se, nel quadro dei comportamenti punibili dalla fattispecie di comunicazione a carattere sessuale con fanciulli, l’autore importuna la sua vittima con parole o immagini volgari, l’applicazione dell’articolo 198 CP deve restare sussidiaria a quella della nuova norma penale.
3.2.5 Rinuncia a una modifica del Codice penale militare
La nuova norma penale non è ripresa nel Codice penale militare poiché non ne esiste la specifica necessità. La fattispecie di comunicazione a carattere sessuale con fanciulli non è legata a un contesto puramente militare e non vi è alcun bisogno di prevedere nel Codice menzionato una norma specifica per punire le comunicazioni a carattere sessuale con fanciulli.
È del resto concepibile che le azioni dell’autore siano costituite da più atti singoli perpetrati per un certo periodo di tempo. Bisogna infatti riconoscere che queste azioni si protraggono generalmente nel tempo, poiché l’autore cerca di instaurare un rapporto di fiducia con il fanciullo (n. 4.3.1). È quindi legittimo temere che sorgano conflitti di
91 Al pari del concorso tra l’art. 187 e l’art. 197 cpv. 1 CP, Zermatten, CR CP II, art. 187 N 53.
92 È questo il caso se l’autore mostra un film pornografico a un fanciullo al fine di eccitarlo e di indurlo a commettere un atto sessuale, se il fanciullo è coinvolto in un atto sessuale durante le riprese di un film pornografico o se ha diretta percezione degli atti sessuali commessi dall’autore tramite webcam (Zermatten, CR CP II, art. 187 N 53).
93 Corte di giustizia del Cantone di Ginevra, AARP/300/2018 del 24 settembre 2018, consid. 2.6.2 e 2.8.8; AARP/370/2020 dell’11 novembre 2020, consid. 4.2.3, AARP/159/2020 del 4 maggio 2020, consid. 2.5.1–2.5.2. In queste ultime due sentenze, la Corte ha rigettato il concorso imperfetto tra gli art. 187 e 197 cpv. 1 CP (cfr. Favre- Bulle/Guisan, CR CP II, art. 197 nota 367).