Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/73: Iv.pa. 18.434 Rendere finalmente perseguibile l’adescamento in rete di minorenni · 29 pagine

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del grooming101 e mancano ancora di maturità102, pertanto devono beneficiare della tutela fornita dall’articolo 187bisCP.

Rischio di perturbare lo sviluppo sessuale del fanciullo

La nuova norma penale non intende perseguire tutte le comunicazioni motivate dall’eccitazione sessuale del suo autore. Una tale norma penale sarebbe troppo ampia. Rischierebbe di punire i sentimenti e i pensieri interiori di un individuo e di condurre a un onere della prova eccessivo, nonché a un sovraccarico per le autorità penali103.

Per questo motivo, le comunicazioni proibite dall’articolo 187bisCP devono essere di natura atta a perturbare lo sviluppo sessuale del fanciullo. Se tale rischio sussista, andrà valutato analizzando gli scambi tra l’autore e la sua vittima.

Il rischio può insorgere a seguito di diverse condotte, che nella maggior parte dei casi si concretizzano in una combinazione di atti individuali. A titolo esemplificativo, si possono menzionare i comportamenti seguenti104:

- accesso all’intimità sessuale di un fanciullo per il tramite di scambi su temi a

carattere sessuale, di richieste di racconti sulle sue precedenti esperienze sessuali, di domande sui suoi desideri e sulle sue fantasie sessuali, sulla pubertà e sul suo corpo, in maniera atta a portare alla messa a nudo psicologica ed emotiva del fanciullo su temi intimi;

- trasmissione di consigli in materia sessuale riguardanti comportamenti da adot-

tare privatamente o con altri che pretendono di essere educativi ma che sono atti a influenzare la sessualità del fanciullo;

- incitamento del fanciullo a esporsi nudo di fronte all’autore, in particolare me-

diante webcam, o a inviargli materiale audiovisivo a carattere sessuale autoprodotto dal fanciullo;

- sessualizzazione del corpo del fanciullo con commenti e osservazioni allusivi

nonché con avance o proposte sessuali;

- condivisione non richiesta di desideri e fantasie sessuali o di racconti su espe-

rienze sessuali personali;

- sfruttamento del legame di fiducia o di esclusività instaurato con il fanciullo al

fine di ottenere da parte sua un certo comportamento a carattere sessuale o informazioni intime riguardo alla sua sessualità;

101 Studio JAMES 2022, pagg. 62 (figura 50) e 64; Studio JAMES 2024, pagg. 69 (figura 57) e 80; cfr. rapporto in adempimento del Po. 19.4111 (disponibile in tedesco e francese), pag. 7, da cui emerge che la fascia d’età più interessata da crimini sessuali in rete è quella dei 10–15 anni.

102 FF 1985 II 1081; Maier, BSK StGB II, art. 187 N 1.

103 Cfr. al riguardo Daniel Gerny, Wenn sich Pädophile auf Instagram als Kinder ausgeben : Die Politik müht sich seit Jahren vergeblich mit einer Strafnorm gegen Cyber-Grooming ab, Neue Zürcher Zeitung (NZZ), 20.02.2025.

104 Esempi tratti dalle audizioni tenute dalla Commissione il 13.2.2025 e dalla letteratura consultata, in particolare Muggli, Heisse Gespräche mit Minderjährigen, pagg. 2–3; Muggli, Sexualdelikte im und über das Internet, pag. 360; Meyer, pag. 225; Fontanive/Simmler, pagg. 487–488; Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, pagg. 45–46; Paschel et al., pagg. 81–82, 84. Cfr. anche rapporto in adempimento del Po. 19.4111 (disponibile in tedesco e francese), pag. 9.