Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/73: Iv.pa. 18.434 Rendere finalmente perseguibile l’adescamento in rete di minorenni · 29 pagine

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gratificazione sessuale. Ciò significa che una persona può essere perseguita penalmente se i suoi contatti con un fanciullo possono essere considerati i primi passi in direzione del grooming, pur senza che il fanciullo sia già stato incitato a compiere atti sessuali. Vi rientrano anche le comunicazioni effettuate mediante una chat online. L’obiettivo di tale disposizione è punire comportamenti inappropriati prima che la comunicazione a carattere sessuale si sviluppi ulteriormente70.

2.5 Portata auspicata di una nuova norma penale

2.5.1 Intento

In applicazione del diritto penale vigente, chiunque, a scopo di eccitazione sessuale, entra in contatto con una persona minore di sedici anni e intrattiene conversazioni a carattere sessuale, resta impunito se tali conversazioni non costituiscono uno dei reati illustrati al numero 2.3.2.271.

In particolare, l’instaurazione di un rapporto di fiducia, la creazione di un legame di amicizia o di esclusività e i messaggi in cui il carattere sessuale è meno evidente (allusioni sessuali, proposte o avance, commenti ambigui) sfuggono al diritto penale, sebbene l’adulto abbia già iniziato la manipolazione a scopo sessuale e i danni possano concretizzarsi nel fanciullo già in questa fase72. È questo il caso degli scambi volti a fargli domande estese e invadenti sulla sua sessualità, sui suoi primi amori e sulle sue esperienze sessuali, nonché sull’avanzamento della sua pubertà73.

Questa situazione ha suscitato numerose critiche nella dottrina74 a fronte dell’entità del fenomeno e del crescente numero di vittime (n. 2.2)75. Sebbene tra gli studiosi che si sono occupati del tema non vi sia unanimità su come occorra legiferare per lottare al meglio contro il «cybergrooming», l’appello a una modifica legislativa per colmare questa lacuna è condiviso76.

2.5.2 Posizione della Commissione

Non potendo che constatare l’esistenza di una lacuna nel diritto penale in materia di punibilità del «cybergrooming», la Commissione ritiene opportuno introdurre una fattispecie specifica per sanzionare i comportamenti che costituiscono adescamento di fanciulli in senso lato.

70 Crown Prosecution Service, Child Sexual Abuse: Guidelines on Prosecuting Cases of Child Sexual Abuse, disponibile all’indirizzo: www.cps.gov.uk > Prosecution Guidance > Violence against Women and Girls (VAWG) and Child Abuse >

71 Métille/Meyer, pag. 216.

72 Meyer, pag. 227–228; Paschel et al., pag. 88–89.

73 Muggli, Sexualdelikte im uns über das Internet, pag. 360.

74 Métille/Meyer, pag. 216; Muggli, Sexualdelikte im uns über das Internet, pag. 360; Meyer, pag. 229; Fontanive/Simmler, pag. 502; Mazou/Iselin, pag. 59.

75 Mazou/Iselin, pag. 55; Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, pag. 47.

76 Muggli, Sexualdelikte im uns über das Internet, pag. 360; Meyer, pag. 231; Fontanive/Simmler, pag. 512–13; Mazou/Iselin, pag. 59. Tra le soluzioni legislative proposte nella dottrina, si rimanda in particolare a Meyer, pag. 231, che si esprime a favore di una norma penale specifica contro il «cybergrooming».