Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/73: Iv.pa. 18.434 Rendere finalmente perseguibile l’adescamento in rete di minorenni · 29 pagine
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Compendio
Il presente progetto mira a completare il diritto penale affinché le comunicazioni di un adulto con una persona minore di sedici anni siano espressamente perseguibili
penalmente se sono intraprese a scopo di eccitazione sessuale dell’adulto e in ma-
niera atta a perturbare lo sviluppo sessuale del fanciullo. L’obiettivo è di rafforzare
il dispositivo penale vigente migliorando la tutela dei fanciulli vittime di comunica-
zioni a carattere sessuale, a prescindere che gli autori agiscano tramite tecnologie d’informazione e di telecomunicazione («grooming») o nella vita reale. La scelta di
una formulazione tecnologicamente neutra è pertanto finalizzata a estendere la pro-
tezione a ogni tipologia di comunicazione. L’intento è inoltre anche di garantire
che nuovi avanzamenti tecnologici ancora imprevedibili non ostacolino l’applica-
bilità della norma penale in futuro.
Situazione iniziale
Il diritto vigente punisce le comunicazioni di un adulto con un fanciullo, che avvengano o meno tramite tecnologie dell’informazione e della telecomunicazione (TIC), se sono qualificabili quali atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 secondo o terzo comma CP), pornografia (art. 197 cpv. 1 CP), molestie sessuali (art. 198 CP) o se rappresentano un atto preparatorio a un incontro nella vita reale (art. 187 n. 1 primo comma in combinato disposto con l’art. 22 CP). Per contro, le conversazioni tra un adulto e una persona minore di sedici anni restano impunite se non rientrano in tali fattispecie. Di conseguenza, al momento non sono penalmente perseguibili gli scambi tra un fanciullo e un adulto se quest’ultimo, puramente a scopo di eccitazione sessuale, riesce ad abbordare temi a carattere sessuale con il fanciullo avvalendosi in particolare della manipolazione psicologica e sfruttandone l’immaturità emotiva.
La genesi del progetto ha evidenziato la necessità di colmare una lacuna del diritto penale adottando una disposizione specifica che rafforzi la tutela dei fanciulli condannando le comunicazioni con un adulto atte a metterne in pericolo lo sviluppo sessuale.
Contenuto del progetto
La Commissione propone di integrare il Codice penale affinché il reato di comunicazione a carattere sessuale con fanciulli sia punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. La nuova norma penale sarà classificata tra i reati contro l’integrità sessuale.