Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/73: Iv.pa. 18.434 Rendere finalmente perseguibile l’adescamento in rete di minorenni · 29 pagine
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di preparare il fanciullo a un incontro nella vita reale (n. 1.3). In questo contesto, i contatti tra l’adulto e la sua vittima sono percepiti come azioni preparatorie a un atto sessuale o alla produzione di materiale pedopornografico20.
Il grooming in senso lato è per contro definito come il fatto che un adulto cerca e intrattiene con un fanciullo, per mezzo delle TIC, contatti a carattere sessuale inappropriato, senza che però sussistano ancora le condizioni di un atto sessuale o della produzione di pedopornografia. Diversamente dal grooming in senso stretto, queste condotte non sono necessariamente finalizzate a un incontro nella vita reale21. Il Tribunale penale federale definisce il grooming in senso lato come il comportamento di un adulto verso un bambino o un adolescente che, tramite le TIC, mira a stabilire un contatto con una motivazione sessuale22.
In tale quadro, l’adulto agisce molto spesso su chat in rete, in particolare su forum di discussione o sistemi di messaggistica privata disponibili nelle reti sociali o nei giochi online23. In genere fa domande insistenti al fanciullo sulla sua sessualità (p. es. esperienze, desideri o fantasie) e sullo sviluppo del suo corpo (p. es. crescita del seno, presenza di peli)24. È inoltre comune che cerchi di ottenere materiale sessuale autoprodotto dalla sua vittima o che la corrompa offrendole denaro per ottenere tali contenuti25.
Per conseguire i suoi scopi, in una prima fase l’autore del reato usa generalmente la manipolazione psicologica, sfruttando le vulnerabilità del fanciullo e la sua frequente mancanza di esperienza. In tale contesto, si presenta spesso come una persona di fiducia o un mentore, dichiarando la volontà di aiutare il fanciullo a comprendere la propria sessualità. Questa strategia mira a instaurare una relazione stretta, o addirittura un rapporto di esclusività, a far abbassare la guardia al fanciullo e a creare una dipendenza emotiva nella vittima26. Tale metodo consente inoltre all’autore di informarsi sulla psicologia della vittima scelta e di verificarne il livello di isolamento27. Sarà così più facile per l’autore ottenere dal fanciullo un contenuto o una discussione a carattere sessuale28.
20 Zermatten, CR CP II, art. 187 N 45; Muggli, Sexualdelikte im und über das Internet, pag. 358; Fontanive/Simmler, pagg. 485, 489.
21 Muggli, Heisse Gespräche mit Minderjährigen, pag. 2; Meyer, pagg. 225, 227–229; Fontanive/Simmler, pag. 490.
22 Sentenza del TPF BG.2017.34 del 29 dicembre 2017, consid. 4.2.; cfr. Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, pagg. 45–46.
23 Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, pag. 45; rapporto in adempimento del Po. 19.4111, pag. 9.
24 Muggli, Im Netz ins Netz, pag. 114; Muggli, Sexualdelikte im und über das Internet, pag. 360.
25 Muggli, Heisse Gespräche mit Minderjährigen, pag. 2; Muggli, Sexualdelikte im und über das Internet, pag. 359; definizione a cura di Protezione dell’infanzia svizzera, Come funziona il cybergrooming, disponibile all’indirizzo www.kinderschutz.ch > Argomento > Violenza sessuale > Sviluppo sessuale e violenza digitale sessualizzata > Violenza sessuale digitale > Cybergrooming.
26 Meyer, pag. 225; Muggli, Sexualdelikte im und über das Internet, pag. 360; Fontanive/Simmler, pag. 487; rapporto in adempimento del Po. 19.4111, pag. 9; definizione a cura di Protezione dell’infanzia svizzera, v. nota 25.
27 Meyer, pag. 225.
28 Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, pag. 46; Meyer, pag. 25; definizione a cura di Protezione dell’infanzia svizzera, v. nota 25.