Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/73: Iv.pa. 18.434 Rendere finalmente perseguibile l’adescamento in rete di minorenni · 29 pagine
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Contenuti con una chiara connotazione sessuale
Si tratta di comunicazioni che perseguono manifestamente uno scopo di eccitazione dell’autore e creano un probabile rischio di perturbare lo sviluppo sessuale del fanciullo.
È questo il caso se l’autore fa domande invadenti e fuori luogo sulla sessualità del fanciullo, ad esempio sulla dimensione del suo organo sessuale, sull’avanzamento della sua pubertà, sulle sue esperienze o fantasie sessuali o ancora sulla sua pratica della masturbazione. Vi rientrano anche le richieste di foto di nudo o di contenuti sessuali autoprodotti dal fanciullo, le allusioni e proposte sessuali, la condivisione di desideri, fantasie ed esperienze sessuali, come pure i complimenti con connotazione sessuale e i consigli in materia di sessualità.
L’articolo 187bisCP è previsto anche per punire questo tipo di comportamenti98.
4.3.1 Elementi costitutivi oggettivi
Comunicazione
Il termine «comunicazione», definito come il mettersi o trovarsi in contatto, in collegamento con altre persone99, è ideale in questo contesto. Raggruppa tutti i comportamenti potenziali di un adulto che entra in contatto con un fanciullo, ha uno scambio con lui o risponde a un fanciullo il quale, credendo che il suo interlocutore sia un minore, ha avviato il contatto.
Tutti i mezzi possibili per un’interazione con un fanciullo, quali la parola, gli scritti, il materiale audiovisivo, la telecomunicazione, sono ricompresi nel termine comunicazione, a prescindere che avvenga o meno in rete.
Questo termine neutro può inoltre avere un ampio campo di applicazione in previsione di nuove tecnologie future.
Con una persona minore di sedici anni
La nuova fattispecie punisce le comunicazioni a carattere sessuale con persone minori di sedici anni. La delimitazione dell’età nell’ambito dell’articolo 187 CP è stata oggetto di numerosi dibattiti prima di essere fissata a sedici anni, età a partire dalla quale il fanciullo è considerato sufficientemente maturo per assumersi la responsabilità del proprio atto100. Questo limite d’età si ritrova anche nell’articolo 197 capoverso 1 CP, che tutela i fanciulli dalle violazioni della loro integrità sessuale.
Nel quadro del nuovo articolo 187bisCP, non vi è motivo di discostarsi da questo limite d’età. Una persona che può legalmente compiere un atto sessuale deve poter scambiare comunicazioni a carattere sessuale. D’altro canto, l’abbassamento del limite d’età al di sotto dei sedici anni per l’articolo 187bisCP non sarebbe una soluzione soddisfacente. Fino a sedici anni i giovani restano ampiamente colpiti dal fenomeno
98 Per esempi pertinenti di situazioni di grooming tratte dalla realtà, cfr. Paschel et al., pagg. 96–98.
99 Definizione tratta dal vocabolario Treccani, disponibile all’indirizzo www.treccani.it.
100 Zermatten, CR CP II, art. 187 N 17, 20; Maier, BSK StGB II, art. 187 N 1; cfr. FF 1985 II 1081.