Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/73: Iv.pa. 18.434 Rendere finalmente perseguibile l’adescamento in rete di minorenni · 29 pagine
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Le disposizioni penali del Codice penale sono in linea di principio formulate in termini tecnologicamente neutro, salvo se la tecnologia utilizzata è un elemento costitutivo della fattispecie (come nel caso dell’abuso di impianti di telecomunicazione di cui all’art. 179septiesCP). Ciò significa che gli elementi costitutivi della fattispecie sono definiti indipendentemente dall’effettiva modalità con cui l’atto è commesso e coprono comportamenti sia analogici che digitali. Il diritto penale deve offrire protezione indipendentemente dal mezzo utilizzato per commettere il reato. Le norme penali restano in tal modo aperte alle evoluzioni tecnologiche che non erano prevedibili al momento della loro adozione.
Attualmente, le TIC sono utilizzate per intrattenere conversazioni a carattere sessuale con fanciulli e possono anche amplificarne gli effetti negativi. Le TIC abbassano infatti la soglia di inibizione degli autori di tali condotte e permettono di entrare facilmente in contatto con un gran numero di vittime potenziali88. Non bisogna tuttavia escludere la possibilità che i fanciulli siano avvicinati in altro modo, in particolare nella vita reale. Il fatto che l’autore agisca online o offline (di persona o telefonicamente) deve essere punibile in maniera identica, poiché i fanciulli non fanno distinzione tra eventi nella vita digitale o analogica89. La Commissione propone quindi una norma penale formulata in termini tecnologicamente neutri.
Poiché la nuova norma penale non si limita a una fattispecie puramente digitale, i termini «cybergrooming», adescamento di fanciulli in rete o persino «grooming», che riguardano violazioni commesse in rete, devono essere abbandonati a favore di «comunicazione a carattere sessuale con fanciulli».
3.2.4 Delimitazioni e concorso di reati
Alcuni atti che costituiscono comunicazione a carattere sessuale ai sensi della nuova fattispecie possono ricadere nell’ambito di altre disposizioni penali. È il caso in particolare delle disposizioni che disciplinano gli atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 secondo o terzo comma CP), l’esposizione dei fanciulli alla pornografia (art. 197 cpv. 1 CP) o le molestie sessuali (art. 198 CP) (n. 2.3.2.2). Ne derivano problematiche di concorso di reati e di delimitazione, che dovranno essere risolte dalla giurisprudenza.
Se un abuso sessuale è commesso su un fanciullo ai sensi dell’articolo 187 numero 1 secondo o terzo comma CP, l’analisi dovrà incentrarsi sugli atti concreti commessi dall’autore. Se questi atti sono interamente coperti dall’articolo 187 CP, tale disposizione assorbe verosimilmente i fatti che la nuova norma penale intende disciplinare. Analogamente, se le comunicazioni a carattere sessuale tra l’autore e la sua vittima miravano a preparare il fanciullo a un abuso sessuale commesso successivamente, è concepibile la sola applicazione dell’articolo 187 numero 1 secondo o terzo comma CP90.
88 Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, pag. 47; Paschel et al., pag. 39; sentenza del TPF BG.2017.34 del 29 dicembre 2017, consid. 4.2.
89 Informazione fornita durante le audizioni della CAG-N. Cfr. anche Paschel et al., pag. 89.
90 Per analogia al concorso tra l’art. 187 e l’art. 197 cpv. 1 CP, cfr. Zermatten, CR CP II, art. 187 N 53.