Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/73: Iv.pa. 18.434 Rendere finalmente perseguibile l’adescamento in rete di minorenni · 29 pagine
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finale sul nuovo diritto penale in materia sessuale non conteneva alcuna disposizione relativa al grooming18.
1.4 Lavori della Commissione in vista di un progetto preliminare
A seguito della conclusione dei lavori relativi al nuovo diritto penale in materia sessuale la CAG-N ha ripreso senza indugio l’esame dell’attuazione dell’iniziativa parlamentare (Amherd) Bregy 18.434. Per la sua seduta del 13 febbraio 2025 ha proceduto ad audizioni dei rappresentanti dei Cantoni, dei ministeri pubblici, di organizzazioni giovanili, di esperti, nonché di rappresentanti di reti sociali e di altri servizi online.
Ha inoltre esaminato l’opportunità di un’attuazione congiunta con l’iniziativa parlamentare Suter 20.445 «Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale», considerato che anche questa iniziativa riguarda comportamenti il cui potenziale di pericolosità deriva in larga parte dall’utilizzo di Internet e dei moderni mezzi di comunicazione. La Commissione ha pertanto analizzato, in linea generale, se fosse opportuno, in deroga al principio di neutralità tecnologica del diritto penale, orientare alcune disposizioni specificamente verso le forme di comunicazione digitali.
Al termine della valutazione delle audizioni la Commissione ha deciso di trattare separatamente le due iniziative e di mantenere il principio di una formulazione tecnologicamente neutra del diritto penale, in modo da garantire l’inclusione di nuovi mezzi tecnologici.
Inoltre, l’introduzione di un reato di grooming è stata esplicitamente sostenuta, nella misura in cui il progetto è inteso a punire l’adescamento di fanciulli in senso lato. Al riguardo, le audizioni hanno fornito un impulso decisivo alla Commissione. Mentre le riflessioni precedenti ponevano l’accento su una punibilità anticipata, fondata sull’intenzione di commettere un reato e sui relativi atti preparatori, la Commissione ha successivamente orientato i suoi lavori verso la repressione della comunicazione sessualizzata con bambini e adolescenti a scopo di eccitazione sessuale dell’adulto.
2 Situazione iniziale
2.1 Definizione di adescamento di fanciulli in rete («cybergrooming»)
Non esiste una definizione unica e consensuale di «cybergrooming», chiamato anche «grooming» o adescamento di fanciulli in rete. Inoltre, viene fatta distinzione tra l’utilizzo del termine in senso lato o in senso stretto19.
Da un lato, il grooming in senso stretto è definito come l’adescamento di fanciulli tramite un contatto via Internet o tramite mezzi di telecomunicazione con l’obiettivo
18 FF 2023 1521
19 Meyer, pag. 225; Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, pag. 45.