Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/73: Iv.pa. 18.434 Rendere finalmente perseguibile l’adescamento in rete di minorenni · 29 pagine
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per reati particolarmente gravi, quali l’assassinio, la rapina, la presa d’ostaggio o il genocidio81.
Analogamente, la Commissione ha concluso che il perseguimento d’ufficio della fattispecie delle molestie sessuali (art. 198 CP) non è una soluzione soddisfacente. L’articolo 198 CP è infatti classificato tra le contravvenzioni e non riflette appieno il grado d’illiceità dell’adescamento di fanciulli, una pratica che può causare conseguenze gravissime e durature, mentre la fattispecie delle molestie sessuali è un’infrazione sussidiaria che sanziona una violazione lieve dell’integrità sessuale82. Inoltre, il campo di applicazione ristretto dell’articolo 198 CP non consente di tenere conto dell’insieme dei comportamenti dannosi per i fanciulli commessi nei casi di adescamento (n. 2.3.2.2.)83.
Reato specifico
Solo l’adozione di una norma penale specifica permette di sanzionare in modo mirato i comportamenti ritenuti punibili e di rafforzare così adeguatamente la protezione delle vittime.
Inoltre, l’adozione di una nuova fattispecie di reato consente di tutelare in modo specifico lo sviluppo sessuale dei fanciulli e di riflettere la gravità di una tale violazione con una comminatoria di pena adeguata.
3.2.2 Tutela dello sviluppo sessuale del fanciullo
La nuova fattispecie è intesa a tutelare lo sviluppo sessuale indisturbato dei bambini e degli adolescenti minori di sedici anni, analogamente agli articoli 187 CP e 197 capoverso 1 CP84.
Gli atti che costituiscono grooming sono infatti di natura tale da mettere in pericolo lo sviluppo sessuale armonioso delle persone minori di sedici anni85, a prescindere da un abuso sessuale posteriore più grave. La letteratura concorda che pressoché tutti gli abusi sessuali commessi su fanciulli hanno conseguenze negative sullo sviluppo della loro personalità e della loro sessualità86. A questo proposito non è opportuno distinguere tra violazioni commesse in rete e violazioni sessuali fisiche, poiché il loro impatto non è necessariamente diverso o meno grave87.
3.2.3 Norma tecnologicamente neutra
L’iniziativa parlamentare fa riferimento al «cybergrooming» e riguarda le comunicazioni a carattere sessuale che sono trasmesse tramite le TIC. La Commissione è tuttavia giunta alla conclusione che la nuova norma penale debba essere formulata in maniera tecnologicamente neutra.
81 FF 2022 687, pagg. 69–70.
82 Queloz/Illánez, CR CP II, art. 198 N 2; cfr. anche FF 2022 687, pagg. 71–72.
83 Meyer, pag. 224.
84 Zermatten, CR CP II, art. 187 N 7; Favre-Bulle/Guisan, CR CP II, art. 197 N 24.
85 Per analogia all’art. 187 CP, cfr. Zermatten, CR CP II, art. 187 N 7.
86 Muggli, Im Netz ins Netz, pagg. 47–48.
87 Paschel et al., pag. 89.