Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/73: Iv.pa. 18.434 Rendere finalmente perseguibile l’adescamento in rete di minorenni · 29 pagine
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questo il caso in particolare di scambi online a contenuto sessuale, di commenti manipolatori e di domande intime o inappropriate, che causano danni ai bambini e agli adolescenti che ne sono vittima. Oltrepassano infatti le loro barriere personali e generano paura, vergogna e sensi di colpa.
In conclusione, la frequenza del fenomeno dell’adescamento di fanciulli in rete, la gravità dei danni potenziali causati alle vittime e le lacune del sistema penale attuale rendono necessario un adeguamento del diritto penale.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 Necessità di agire e obiettivi
Sebbene il sistema penale vigente consenta di punire determinati atti compiuti da un adulto nell’ambito di conversazioni in rete con un fanciullo, non copre neanche lontanamente l’insieme dei comportamenti che costituiscono grooming. Di conseguenza, le autorità penali sono in grado di intervenire soltanto a partire dal momento in cui viene varcata una certa soglia di gravità, mentre la violazione dello sviluppo sessuale del fanciullo e, pertanto, i danni psicologici e sociali, si verificano al di sotto di tale soglia.
La nuova fattispecie di reato deve permettere di rafforzare la tutela delle persone minori di sedici anni punendo le comunicazioni che un adulto intraprende a scopo di eccitazione sessuale se sono atte a perturbare lo sviluppo sessuale del fanciullo. Questa condizione tiene conto del fatto che non vi è motivo di penalizzare i sentimenti, i pensieri e le convinzioni puramente personali e interiori degli autori se rimangono senza incidenza sul mondo esterno.
La nuova norma penale consente anche di prendere di mira in particolare i delinquenti sessuali in rete che frequentano chat ma non cercano di ottenere un incontro fisico con la propria vittima. Viene infatti operata una distinzione importante tra l’autore motivato da un incontro e da relazioni sessuali nella vita reale («contact-driven») e l’autore spinto da fantasie («fantasy-driven») che privilegia le relazioni virtuali a carattere sessuale80.
3.2 La normativa proposta
3.2.1 Introduzione di una specifica fattispecie di reato
Varianti scartate
La CAG-N ha rinunciato a un’integrazione dell’articolo 260bisCP (atti preparatori punibili) finalizzata a coprire le conversazioni che precedono un abuso sessuale commesso sul fanciullo nella vita reale. L’obiettivo di rendere punibile il grooming in senso lato indipendentemente dalla futura commissione di un reato non sarebbe infatti raggiunto. Del resto, secondo il diritto vigente gli atti preparatori sono punibili solo
80 Zermatten, Le traitement pénal des délinquants sexuels, N 215; Meyer, pag. 225–226; Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, pag. 46.