Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/73: Iv.pa. 18.434 Rendere finalmente perseguibile l’adescamento in rete di minorenni · 29 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
«%ASFF_YYYY_ID»
crudo ed esplicito, da ridurre l’individuo a un oggetto di soddisfazione sessuale e generare necessariamente nella mente del lettore immagini pornografiche55. Di conseguenza, i messaggi meno esplicitamente sessuali non possono essere perseguiti penalmente in applicazione dell’articolo 197 capoverso 1 CP, anche se il carattere sessuale delle attese dell’adulto è chiaro56.
Atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP)
L’articolo 187 numero 1 CP punisce tre fattispecie distinte. È punito il fatto di compiere un atto sessuale con una persona minore di sedici anni (primo comma), di indurla ad un atto sessuale (secondo comma) o di coinvolgerla in un atto sessuale (terzo comma).
L’articolo 187 numero 1 primo comma CP presume un contatto fisico tra l’autore e la sua vittima, pertanto non si applica nel caso del grooming in senso lato57.
Per contro, l’articolo 187 numero 1 secondo comma CP può comprendere il comportamento di un adulto che induce una persona minore, tramite scambi virtuali, a compiere un atto sessuale su di sé o su un terzo mentre è osservata dall’autore o da un terzo, ad esempio con una videocamera58.
Non vi è invece consenso nella dottrina in merito alla punibilità, ai sensi dell’articolo 187 numero 1 secondo comma CP, dell’incitazione di un fanciullo a praticare la masturbazione in solitudine59. In una sentenza dell’8 gennaio 2010, il Tribunale federale aveva ritenuto che il fatto di indurre un fanciullo a un atto di masturbazione su di sé in assenza dell’autore fosse punibile secondo l’articolo 187 numero 1 secondo comma CP60.
Inoltre, se il fanciullo è indotto a guardare tramite una webcam un adulto che commette un atto sessuale, l’autore potrà essere punito per aver coinvolto una persona minore di sedici anni in un atto sessuale (art. 187 n. 1 terzo comma CP)61. Per rientrare nel campo di applicazione di questa disposizione è tuttavia imperativo che il fanciullo possa realmente prendere cognizione dell’atto, sia attraverso la vista sia attraverso l’udito62.
Molestie sessuali (art. 198 CP)
Secondo l’articolo 198 CP, chiunque impudentemente molesta intenzionalmente una persona mediante parole, scritti o immagini può essere perseguito a querela di parte.
55 Muggli, Heisse Gespräche mit Minderjährigen, pag. 4.
56 Meyer, pag. 228.
57 Fontanive/Simmler, pag. 496; Meyer, pag. 226.
58 Mazou/Iselin, pag. 56; Muggli, Heisse Gespräche mit Minderjährigen, pag. 4; Meyer, pagg. 226–227.
59 Muggli, Heisse Gespräche mit Minderjährigen, pag. 4 e Zermatten, CR CP II, art. 187 N 25, ritengono che tale comportamento non sia punibile ai sensi dell’art. 187 n. 1 secondo comma CP, mentre Maier, BSK StGB II, art. 187 N 15, esprime il parere opposto.
60 Sentenza del Tribunale federale 6B_702/2009 dell’8 gennaio 2010, consid. 7.4.
61 Meyer, pag. 227; Fontanive/Simmler, pagg. 498–499; Muggli, Heisse Gespräche mit Minderjährigen, pag. 4.
62 Fontanive/Simmler, pag. 499; Meyer, pag. 227.