Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/73: Iv.pa. 18.434 Rendere finalmente perseguibile l’adescamento in rete di minorenni · 29 pagine

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Al riguardo, la Commissione ha scelto di non vincolare la punibilità di una comunicazione a carattere sessuale alla preparazione del fanciullo a un potenziale incontro futuro. Il carattere preparatorio dello scambio in vista della commissione del reato perseguibile penalmente non deve quindi più essere al centro della nuova fattispecie. Questa scelta si impone in particolare perché il diritto vigente copre l’adescamento di minori in senso stretto e una norma penale specifica difficilmente andrebbe oltre ciò che è già punibile (n. 1.2, 2.3.2.1).

La Commissione ritiene inoltre che sia giustificato aumentare la tutela dei fanciulli contro le violazioni della loro integrità sessuale in rete. L’attuale utilizzo di Internet e delle TIC facilita di fatto l’avvicinamento ai fanciulli e l’instaurazione di una relazione di fiducia77 e consente agli autori di questi atti di beneficiare dell’anonimato, riducendo così il loro timore di subire le conseguenze delle proprie azioni78.

Inoltre, le ripercussioni psicologiche e sociali del «cybergrooming» sullo sviluppo di un fanciullo possono essere altrettanto gravi di altre forme di violenza sessuale che avvengono nel mondo reale, in particolare quando il fanciullo è vittima di manipolazione psicologica ed emotiva79.

Gli specialisti sentiti dalla CAG-N il 13 febbraio 2025 confermano tale affermazione. Fanno in particolare osservare la natura altamente problematica della manipolazione e dell’instaurazione di un rapporto di fiducia con un fanciullo a scopo sessuale in rete.

La Commissione è stata informata che le autorità penali vengono talvolta a conoscenza di messaggi a carattere sessuale scambiati in rete tra un adulto e un fanciullo, ma che non possono intervenire prima che tali scambi possano essere qualificati come pornografici o prima che l’adulto minacci il fanciullo di pubblicare contenuti che si era precedentemente fatto inviare.

Uno scenario tipico discusso dinanzi alla CAG-N illustra gli atti che vanno puniti con la nuova fattispecie di reato. Si tratta della situazione in cui un adulto prende contatto con un fanciullo e affronta tematiche sessuali (dimensioni del pene, masturbazione, durata dell’erezione) ponendosi come persona di fiducia. In questi contesti, succede che l’autore di tali condotte condivida «consigli» inadatti alla vittima, che secondo i criteri dell’autore aiuterebbero il fanciullo a sviluppare una sessualità «normale». In tali circostanze, è prevedibile che il fanciullo preso di mira possa essere fortemente influenzato dalle discussioni manipolatorie dell’adulto, sia a livello di percezione che di scoperta della propria sessualità. È altresì possibile che la comunicazione a carattere sessuale porti ad abusi più gravi, in particolare se il fanciullo finisce per effettuare pratiche che non avrebbe posto in essere volontariamente e le condivide con l’adulto mediante video.

È stata inoltre attirata l’attenzione della Commissione sul fatto che certi atti, che potrebbero sembrare meno gravi, possono avere pesanti ripercussioni sui fanciulli. È

77 Sentenza del TPF BG.2017.34 del 29 dicembre 2017, consid. 4.2; Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, pag. 50; Fontanive/Simmler, pag. 487.

78 Paschel et al., pag. 39. Si vedano anche gli stessi autori, pag. 77 segg., per spiegazioni dettagliate sull’utilizzo di Internet e degli smartphone da parte di fanciulli tra gli 8 e i

12 anni di età, nonché sulla loro vulnerabilità ai «cybergroomer».

79 Paschel et al., pagg. 88–89.