Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/73: Iv.pa. 18.434 Rendere finalmente perseguibile l’adescamento in rete di minorenni · 29 pagine

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2.3 L’adescamento in rete di fanciulli nel diritto vigente

2.3.1 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuali

La Convenzione di Lanzarote36 è entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2014. Stabilisce in maniera completa le forme di abuso sessuale su fanciulli che devono essere criminalizzate e mira a tutelare lo sviluppo sessuale dei bambini e degli adolescenti in tutta Europa37.

L’articolo 23 della Convenzione di Lanzarote stabilisce che gli Stati contraenti devono rendere punibile l’adescamento di fanciulli per scopi sessuali (grooming in senso stretto) adottando una specifica disposizione. Devono pertanto essere rese punibili solo le comunicazioni in rete con un fanciullo a scopo sessuale qualora siano le premesse di un abuso fisico nella vita reale. Di conseguenza, la Convenzione non obbliga gli Stati contraenti a punire penalmente i comportamenti rientranti nel grooming in senso lato38.

Tuttavia, il 17 giugno 2015 il Comitato delle Parti contraenti della Convenzione di Lanzarote ha adottato un parere interpretativo sull’articolo 23 della Convenzione e una relativa nota esplicativa in merito all’adescamento di fanciulli per scopi sessuali tramite tecnologie dell’informazione e della comunicazione («grooming»)39. Tale parere invita gli Stati contraenti a perseguire penalmente il grooming anche quando non costituisce una tappa preliminare a un futuro incontro nella vita reale40.

Nella sua interpretazione, il Comitato ha tenuto conto del fatto che i fanciulli possono essere esposti a rischi in rete identici a quelli che corrono nella vita reale41 e che gli atti che conducono a un abuso sessuale commesso esclusivamente in rete tendono a non essere sufficientemente riconosciuti come reati e a restare impuniti42.

La Svizzera non ha adottato alcuna disposizione legale che punisca espressamente il «cybergrooming» in senso stretto43. Ha quindi formulato una riserva rispetto all’applicazione dell’articolo 23 della Convenzione di Lanzarote in occasione della sua ratifica nel 201444. Il Consiglio federale ha infatti ritenuto che il sistema in vigore fosse sufficiente45.

36 RS 0.311.40

37 Rapporto in adempimento del Po. 19.4111 (disponibile in tedesco e francese), pag. 4; Fontanive/Simmler, pagg. 492–493. Tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa nonché la Tunisia e la Federazione Russa aderiscono alla Convenzione di Lanzarote; l’elenco completo è disponibile all’indirizzo www.coe.int > Droits humains > Droit des enfants > Comités > Comité de Lanzarote > Membres du Comité.

38 Meyer, pag. 225; Muggli, Heisse Gespräche mit Minderjährigen, pag. 3; Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, pag. 47.

39 Parere interpretativo del Comitato di Lanzarote sul grooming.

40 Parere interpretativo del Comitato di Lanzarote sul grooming, n. 20

41 Parere interpretativo del Comitato di Lanzarote sul grooming, n. 8.

42 Parere interpretativo del Comitato di Lanzarote sul grooming, n. 11.

43 Zermatten, CR CP II, art. 187 N 45; Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, pag. 47.

44 RS 0.311.40, Riserve e dichiarazioni.

45 FF 2012 6761, in particolare 6812–6813; v. anche n. 1.2.