Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/98: Misure di risanamento in caso di coperture insufficienti nella previdenza professionale · 29 pagine
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Misure di risanamento - Consultazione
o Il PLR conferma che i contributi di risanamento del datore di lavoro e dei lavoratori devono necessariamente essere limitati nel tempo e decisi su base paritetica.
o L’UDC ritiene che, contrariamente a quanto si afferma nel Rapporto, il datore di
lavoro dovrebbe poter prendere in considerazione i contributi versati al di là della quota paritetica.
o L’USAM ritiene che i contributi di risanamento del datore di lavoro siano ipotizzabili
unicamente se quest’ultimo ha anteriormente beneficiato di riduzioni dei
contributi. La partecipazione del datore di lavoro deve peraltro essere
rigorosamente paritetica in quanto il datore di lavoro non può essere costretto a pagare di più.
o L’USI è dell’opinione che occorra tener conto della situazione dell’impresa
prevedendo espressamente che i contributi del datore di lavoro devono essere sopportabili.
o L’ABV rifiuta chiaramente qualsiasi proposta che preveda una quota del datore di lavoro superiore al 50 per cento.
Partecipanti Approvazione Rifiuto
Cantoni LU, UR, OW, ZG, FR, SO. BE
Partiti PLR, PSS, UDC, PCS, PES.
Associazioni mantello USAM, USI, USS, Travail.Suisse, sic
svizzera.
Autorità CACV, CDCF.
Assicurati/pensionati Pro Senectute.
Istituti di previdenza, ASIP, ABV, CSPCP, USF, Istituto collettore
applicazione LPP.
Altri ABV, SKS.
Totale 251
La questione della parità dei contributi di risanamento ha pure dato luogo a 2 prese di posizione analoghe provenienti dal settore dell’applicazione. L’ASIP e la CSPCP ritengono in effetti che la parità deve riguardare il volume globale di contributi pagati da ciascuna parte (ossia contributi regolamentari E contributi di risanamento) e propongono una nuova
formulazione dell’articolo 65b capoverso 3 lettera a in tal senso.
Proposta dell’ASIP:
« I contributi regolamentari del datore di lavoro e il contributo di risanamento del datore di lavoro devono essere almeno pari alla somma dei contributi regolamentari dei lavoratori e dei contributi dei lavoratori destinati a riassorbire un importo scoperto. » (traduzione UFAS).
Proposta della CSPCP:
« La somma dei contributi regolamentari del datore di lavoro e dei contributi del datore di lavoro destinati a riassorbire un importo scoperto devono essere almeno pari alla somma dei contributi regolamentari dei lavoratori e dei contributi dei lavoratori destinati a
riassorbire un importo scoperto. » (traduzione UFAS)
Gli argomenti addotti a sostegno di questa parità globale sono, da un lato, il fatto che il datore di lavoro si è spesso assunto una parte più elevata dei contributi in ambito
regolamentare e, dall’altro, che la disposizione del progetto contraddice l’articolo 66
capoverso 1 LPP (secondo cui il datore di lavoro si assume almeno la metà della somma dei contributi, ma una quota maggiore a suo carico può essere stabilita soltanto con il suo consenso).