Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/98: Misure di risanamento in caso di coperture insufficienti nella previdenza professionale · 29 pagine
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Misure di risanamento - Consultazione
5. Altre proposte
Il presente capitolo raggruppa elementi supplementari contenuti in diversi pareri e volti a estendere il progetto ad aspetti giudicati necessari dai partecipanti. Come già nella sintesi dei pareri formulati a proposito delle diverse disposizioni proposte, questi elementi
complementari sono raggruppati per temi analoghi o affini.
5.1 Copertura insufficiente e procedura applicabile in caso di liquidazione parziale o totale
Secondo un gruppo di Cantoni (LU, UR, OW, ZG, SO, BS, FR) e la CACV, questi due punti richiedono precisazioni supplementari. Nella misura in cui l’importo scoperto deve essere desumibile dai conti annuali e dal bilancio e l’allegato ai conti deve ragguagliare circa le misure adottate in caso di copertura insufficiente, i partecipanti menzionati reputano
necessario che il Consiglio federale emani disposizioni che definiscano i principi minimi in
materia di allestimento dei conti e di determinazione dell’importo scoperto
(complementi da apportare agli articoli 65a e 65b).
Analogamente, sembrano necessari complementi anche allo scopo di chiarire il modo di procedere allorché è imminente o prevista una liquidazione parziale o totale. In tale contesto, un adeguamento dell’articolo 19 LFLP potrebbe definire le condizioni in cui è operata la deduzione proporzionale dell’importo scoperto, mentre l’articolo 23 LFLP dovrebbe stabilire in che misura le condizioni di una liquidazione parziale o totale siano anch’esse adempiute allorché sono in corso di applicazione misure di risanamento.
Anche le situazioni di possibili liquidazioni parziali o totali suscitano domande da parte di alcuni Cantoni romandi (VD, NE, JU), per i quali non sono definite in modo chiaro le
competenze esatte dell’IP o del consiglio di fondazione, ovvero le decisioni da prendersi se in un contesto di risanamento viene constatato un rischio di liquidazione totale o parziale.
5.2 IP di diritto pubblico
Diversi partecipanti ritengono che i commenti al progetto dovrebbero precisare che gli IP di diritto pubblico, se sono adempiute le condizioni, possono applicare le misure di nuova introduzione (GR) o sono dell’avviso che dovrebbero essere adottate disposizioni più costrittive per questo tipo d’istituti (VD). Per ZH è chiaro che gli IP di diritto pubblico non presentano praticamente alcun rischio di liquidazione, ma sarebbe comunque auspicabile confermare che anche per questa categoria di istituti sono opportune misure (più modeste). Per quanto concerne gli ambienti dell’economia, l’USI ritiene che le misure in caso di
copertura insufficiente (art. 65 cpv. 1) debbano essere applicate anche agli IP di diritto pubblico, essendo da escludere un finanziamento da parte dei contribuenti. La posizione dell’USAM va nella medesima direzione: questa organizzazione esclude il rifinanziamento delle ex regie della Confederazione mediante il fisco o interventi del fondo di garanzia.
5.3 Assicuratori e fondazioni collettive
La questione dello statuto degli assicuratori in relazione all’autorizzazione di una copertura insufficiente temporanea di cui potrebbero beneficiare gli IP autonomi ha dato luogo a 2 proposte redatte allo scopo di modificare l’articolo 68 LPP:
- L’ASA (cfr. 2.2.1) propone una modifica redazionale dell’articolo 68 LPP intesa a dare alle fondazioni collettive una possibilità supplementare di finanziamento: