Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/98: Misure di risanamento in caso di coperture insufficienti nella previdenza professionale · 29 pagine
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Misure di risanamento - Consultazione
Come già rilevato, il rifiuto non si riferisce al principio dei contributi volontari del datore di lavoro, ma alla sua applicazione concreta. Emerge in effetti che 19 dei 21 pareri contrari adducono quali motivazioni principali:
- la limitazione dell’intervento del datore di lavoro al solo fine di riassorbire un importo
scoperto del capitale di copertura delle rendite;
- il fatto che il meccanismo proposto faccia intervenire i fondi liberi;
- la preferenza accordata a una prassi già esistente che offre il vantaggio di essere
meno complicata e più facile da gestire.
La prassi esistente consiste in contributi versati volontariamente dal datore di lavoro nella sua riserva dei contributi e in una rinuncia scritta a utilizzarli. Questa formula è sostenuta da 14 Cantoni (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, ZG, FR, SO, BS, BL, AI, SG, TG), 2 autorità (CACV, SwissBanking) e 1 istituzione del settore dell’applicazione (Istituto collettore LPP).
Dal canto loro, l’ASIP e la CFid ricordano entrambe la prassi esistente e propongono nondimeno ciascuna una nuova formulazione dell’articolo 65c:
- L’ASIP introduce la nozione di garanzia del datore di lavoro e propone la seguente
formulazione:
« Art. 65c Garanzia del datore di lavoro
1Il datore di lavoro può riprendere la garanzia delle prestazioni dell’IP a livello
dell’ammontare delle sue riserve dei contributi. Nel calcolo del grado di copertura, la garanzia è considerata patrimonio di previdenza disponibile.
2La garanzia è costituita da una dichiarazione scritta del datore di lavoro secondo cui egli rinuncia a utilizzare tutta o parte della sua riserva dei contributi. La dichiarazione fissa segnatamente l’importo e la durata della garanzia.
3Il datore di lavoro può impegnarsi a trasferire irrevocabilmente al patrimonio dell’IP l’importo garantito versando quote o alla scadenza di un termine prestabilito. »
(traduzione UFAS)
- La CFid estende l’obiettivo e stabilisce come segue le condizioni d’applicazione:
« Art 65c Versamenti del datore di lavoro destinati a impedire, ridurre o riassorbire un importo scoperto
1Il datore di lavoro può versare, in ogni momento, contributi alle riserve dell’IP per impedire, ridurre o riassorbire un importo scoperto. A tale scopo non è sufficiente una semplice dichiarazione di garanzia del datore di lavoro.
2Se intende limitare nel tempo la disponibilità dei suoi versamenti o restringerla in altro modo, il datore di lavoro deve trasferirli alla riserva dei contributi del datore di lavoro e confermare per contratto la sua rinuncia a utilizzarli. Le condizioni della rinuncia devono essere definite in forma scritta e menzionate nell’allegato ai conti annuali.
3Abrogato
4Abrogato. »
(traduzione UFAS)
A proposito degli altri pareri contrari si possono ricordare i seguenti argomenti:
- L’ASA ritiene che la soluzione proposta non costituisca un’alternativa e che
bisognerebbe tenere un conto parallelo dei fondi liberi per determinare quale parte di questi ultimi possa essere attribuita alla riserva dei contributi del datore di lavoro una volta che l’importo scoperto sarà riassorbito e che saranno costituite riserve sufficienti.
- I GDS sono dell’avviso che, tenuto conto della situazione economica, sia poco
probabile che i datori di lavoro effettuino versamenti volontari.
Essi osservano inoltre che nell’ambito delle fondazioni collettive gli assicuratori
gestiscono per ciascuna impresa un conto patrimoniale nel quale sono state versate le eccedenze degli anni Novanta. Non vi è alcuna trasparenza nella gestione di questi conti e bisognerebbe prevedere delle distribuzioni regolari ai lavoratori. Visto che la