Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/98: Misure di risanamento in caso di coperture insufficienti nella previdenza professionale · 29 pagine

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Misure di risanamento - Consultazione

LFLP continuerebbe a corrispondere al tasso minimo anche se sono in situazione di copertura insufficiente e applicano un tasso d’interesse inferiore che può andare fino a zero, come sembra possibile fare attualmente. Occorrerebbe di conseguenza modificare l’articolo 6 capoverso 2 OLP affinché questi IP possano anch’essi applicare un tasso d’interesse inferiore. Questa categoria di IP pone un problema analogo all’articolo 8a OLP.

Una modifica redazionale dell’articolo 6 capoverso 2 OLP è proposta in questi termini da 3 partecipanti:

o « …al tasso minimo fissato nella … (LPP). Se è in situazione di copertura

insufficiente, l’IP può applicare un tasso inferiore al tasso minimo fintanto che dura la copertura insufficiente. » (CSPCP). [traduzione UFAS];

o « … al tasso minimo fissato nella … (LPP). Se è in situazione di copertura

insufficiente, l’IP può applicare un tasso inferiore al tasso minimo per la durata della copertura insufficiente. » (VVP, ABV). [traduzione UFAS]

3.5 Versamenti del datore di lavoro destinati a riassorbire un importo scoperto (art. 65c)

L’articolo 65c dà agli IP la possibilità di prevedere nel loro regolamento che il datore di lavoro possa versare contributi per rimediare all’importo scoperto del capitale di copertura delle rendite, a condizione che tali contributi vengano in seguito trasferiti nella riserva dei

contributi del datore di lavoro (cpv.1). L’attribuzione a una riserva speciale dei contributi del datore di lavoro è possibile soltanto mediante fondi liberi (cpv. 2) ed è necessario un accordo scritto tra l’istituto di previdenza e il datore di lavoro (cpv. 3).

Sintesi

Su questa disposizione sono stati espressi 40 pareri. Va subito evidenziato che, al contrario di altre proposte del progetto, le opinioni formulate da quasi tutti i partecipanti contrari sono riferite unicamente al meccanismo introdotto dall’articolo 65c e non al principio dei

versamenti del datore di lavoro, principio sostenuto all’unanimità.

a) Approvazione

Il principio dei contributi volontari del datore di lavoro finalizzati al riassorbimento di un importo scoperto e il meccanismo d’attribuzione successiva alla riserva dei contributi del datore di lavoro sono approvati soltanto da 3 Cantoni (NW, NE, AR). Per quanto concerne i partiti politici, 3 si sono pronunciati e approvano questa disposizione (PSS, PES, PCS).

Anche le associazioni mantello che si sono espresse l’approvano (USAM, USI, USS, sic svizzera, Travail.Suisse). La disposizione è inoltre approvata da 1 autorità (CDCF), 1

organizzazione legata al settore dell’applicazione (USF) e altre 2 organizzazioni (SKS,

ASLOCA).

Le approvazioni sono tuttavia in parte corredate di riserve o proposte di modifica. Qui di seguito le principali:

- Riserve: per l’USAM, questa misura suscita forti dubbi tenuto conto del contesto

economico attuale. L’USF si chiede se attualmente le PMI abbiano ancora la capacità di versare simili contributi.

- Modifiche proposte:

o L’USI approva la formulazione del principio quale possibilità, ma ritiene inopportuno

limitare l’applicazione di questa disposizione ai casi di importo scoperto del

capitale di copertura delle rendite. L’USI propone quindi di stralciare le parole « …nei capitali di copertura delle rendite » allo scopo di non limitare il margine di manovra dei datori di lavoro.