Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/98: Misure di risanamento in caso di coperture insufficienti nella previdenza professionale · 29 pagine

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Misure di risanamento - Consultazione

o Disciplinamento secondo la lettera g: un gruppo costituito da 6 Cantoni (LU, UR, OW, FR, SO, TI) e dalla CACV è del parere che questo disciplinamento sia di efficacia limitata perché non contempla il caso frequente in cui le prestazioni d’uscita sono superiori agli importi minimi. Ne risulta una disparità di trattamento tra chi entra, chi resta e chi esce. A livello pratico sarebbe difficile tenere una contabilità separata per i contributi supplementari. Si propone quindi di disciplinare il carattere “a fondo perduto” di questi contributi precisando agli articoli 15 capoverso 2 e 17 capoverso 1 che i contributi di risanamento non sono considerati contributi destinati ad aumentare la previdenza.

Anche BE si riferisce al problema dell’efficacia limitata e segnala che secondo l’articolo 17 LFLP l’assicurato riceve i contributi versati per costituire e migliorare la previdenza, ma non i contributi regolamentari speciali (a fondo perduto) che non hanno ripercussioni sulla previdenza. BE ritiene quindi che sarebbe sufficiente precisare il termine « contributi » nell’articolo 17 LFLP (e analogamente nell’articolo 15 capoverso 2 LFLP).

o Oneri ed esigenze sproporzionati: BE, BS e l’ASIP reputano troppo oneroso e troppo complicato a livello pratico esigere dagli IP che dimostrino la necessità dei contributi nei conti annuali o nell’allegato ai conti.

Partecipanti Approvazione Approvazione con Rifiuto osservazioni o proposte

Cantoni NW ZH, BE, LU, UR, OW, FR,

SO, BS, TG, TI, NE.

Partiti PSS, PLR, PES.

Associazioni mantello USS, Travail.Suisse. USAM, USI, sic svizzera USC.

Autorità CDCF, SGeV. CACV

Assicurati/pensionati Pro Senectute.

Istituti di previdenza, CFid. ASIP, ABV, Istituto

applicazione collettore LPP, ASA.

ASLOCA, SKS. Innovazione 2opilastro.

Altri

Totale 12 201

b) Rifiuto

L’USC propone di rinunciare alla modifica dell’articolo 17 LFLP poiché il disciplinamento previsto al capoverso 2 (l’ammontare dei contributi è fissato nel regolamento e la sua necessità è dimostrata nei conti annuali o nell’allegato dei conti) costituisce un aumento delle esigenze sproporzionato rispetto alla necessità di riassorbire gli importi scoperti e provoca costi supplementari per gli IP.

4. Entrata in vigore

La questione dell’entrata in vigore ha dato luogo soltanto a 3 prese di posizione specifiche, portatrici di auspici e motivazioni diversi:

- GR ritiene che un’entrata in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2004 sarebbe

preferibile per assicurare una base legale uniforme e accelerare i risanamenti.

Occorrerebbe tuttavia assicurarsi che i programmi informatici permettano l’applicazione delle misure proposte. Disporre misure che si traducono in difficoltà d’applicazione e costi sproporzionati è inutile, in particolare per gli IP che presentano una copertura gravemente insufficiente.

- L’UCS auspica che le misure entrino in vigore il più presto possibile.

- L’ASLOCA auspica che l’entrata in vigore non avvenga prima dell’entrata in vigore della

revisione parziale della LSA e delle disposizioni rivedute della LPP concernenti le fondazioni collettive.