Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/20: Modifica del Codice delle obbligazioni (Locazione) · 25 pagine

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materia di protezione dalle disdette e di deposito della pigione è risultata essere una scelta valida all’atto pratico. Perciò, anche dal profilo dell’economia di procedura, pare opportuno prevedere una competenza decisionale generale. Il nuovo capoverso 1 lettera c bisprevede che le autorità di conciliazione potranno decidere in merito a tutte le controversie il cui valore litigioso non superi i 5'000 franchi. Questo principio si applicherà tuttavia soltanto nella misura in cui i Cantoni non abbiano istituito un tribunale speciale competente in materia di locazione.

Capoverso 2

Il capoverso 2 precisa che la parte offerente (locatori) dovrà essere rappresentata in seno alle autorità di conciliazione tenendo debitamente conto delle varie categorie di locatori (privati, cooperative, investitori istituzionali). Si tratta segnatamente, in quelle regioni dove molti immobili sono proprietà di cooperative, di includere le cooperative edilizie nella rappresentanza della parte offerente. Un’analoga estensione della rappresentanza da parte della domanda (conduttori) non è necessario, in quanto in quest’ambito non si riscontra una segmentazione corrispondente.

Disposizioni transitorie della modificazione del ... concernente il titolo ottavo

Articolo 1

I rapporti di locazione sorti dopo l’entrata in vigore della modifica legislativa sono retti dal nuovo diritto.

Articolo 2

Capoverso 1

Il capoverso 1 di questa disposizione precisa che gli aumenti di pigione notificati prima dell’entrata in vigore della modifica legislativa sono retti dalle precedenti disposizioni anche se prendono effetto soltanto dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto.

Capoverso 2

Per analogia con il capoverso 1, anche le richieste di riduzione presentate prima dell’entrata in vigore della novella saranno rette dal vecchio regime anche diverranno effettive a una data successiva all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Articolo 3

Dato che sotto il regime delle disposizioni attualmente in vigore la pigione commisurata ai costi rappresenta la regola, si può presumere che la maggior parte dei contraenti vogliano mantenere anche in futuro questo metodo di adeguamento. Di conseguenza, la legge stabilisce che in assenza di accordi contrari si applicherà il sistema della commisurazione ai costi anche sotto il regime delle nuove disposizioni. Se le parti optano invece per il sistema dell’indicizzazione, avranno la possibilità di convenire per iscritto, entro il termine di un anno, che gli adeguamenti di pigione seguiranno

l’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.

Questa soluzione tiene conto in particolare del fatto che la pigione basata sui costi è piuttosto orientata sulle esigenze dei locatori privati. Per i locatori privati, questo metodo di adeguamento comporta una notevole semplificazione senza richiedere uno

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