Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/20: Modifica del Codice delle obbligazioni (Locazione) · 25 pagine
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specifico accordo. D’altronde, agli offerenti che operano professionalmente sul mercato dell’alloggio, e che intendono optare per il sistema dell’indicizzazione, può essere ragionevolmente chiesto di concludere opportuni accordi con le parti locatarie. Tantopiù che un cambiamento di sistema crea una certa esigenza d’informazione, con il carico amministrativo che questa comporta. Inoltre, le riserve contrattuali attualmente previste per quanto concerne le pigioni potrebbero essere mantenute più agevolmente.
Articolo 4
Secondo il regime attuale, i contratti di locazione che prevedono l’indicizzazione della pigione devono essere conclusi per almeno cinque anni. Dato che la pigione iniziale è stata definita in prospettiva di un così lungo periodo, le disposizioni transitorie dispongono che questi contratti saranno retti dalla precedente normativa sino alla loro espirazione.
Articolo 5
Grazie a questa disposizione, i locatori che hanno trasferito ai conduttori gli abbassamenti del tasso ipotecario sulla base della vigente normativa non si ritrovino, a causa dell’entrata in vigore del nuovo diritto, in una posizione di svantaggio rispetto a coloro che se ne sono astenuti. Parallelamente, questa disposizione consente di tutelare in ampia misura i diritti dei conduttori che sotto il regime attuale hanno diritto a una riduzione della pigione. Tali conduttori non devono venire svantaggiati dalla perdita completa e inesorabile delle loro pretese di riduzione. Affinché si possano raggiungere questi due obiettivi, tendenti all'equo trattamento degli adeguamenti di pigione, i locatori che attualmente esigono una pigione fondata su un tasso ipotecario superiore al tasso previsto dal diritto transitorio dovranno procedere a una rettifica in occasione del primo aumento. Dopodichè la pigione verrà adeguata conformemente al nuovo diritto sulla base della pigione ricalcolata.
Viceversa, se la pigione attuale è calcolata in base a un tasso ipotecario inferiore al tasso previsto dal diritto transitorio, in occasione del primo aumento il locatore potrà innanzitutto adeguare la pigione al nuovo diritto in base al tasso previsto dal diritto transitorio. Dopodichè la pigione verrà adeguata al nuovo diritto sulla base della pigione ricalcolata.
Questa rettifica intertemporale, prevista sia per le riduzioni sia per gli aumenti di pigione, va effettuata secondo i principi delle precedenti disposizioni e tenendo conto delle norme stabilite dalla giurisprudenza in particolare riguardo alle possibili eccezioni.
Capoversi 1 e 2
Per quanto riguarda i rapporti di locazione che secondo il nuovo diritto seguiranno
l’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, il Consiglio federale fisserà un tasso d’interesse di riferimento fondato sulla media di un lungo periodo (al momento attuale, il tasso potrebbe aggirarsi attorno al 4,5%) . In tal modo, l’adeguamento delle pigioni previsto dal diritto transitorio dovrebbe consentire di raggiungere un valore corrispondente alla media prevista a lungo termine. Si potrà così evitare che i futuri aumenti giustificati dal rincaro partano, a seconda della posizione del tasso ipotecario al momento dell’entrata in vigore del nuovo diritto, da un livello troppo elevato o troppo basso rispetto all’evoluzione a lungo termine. Il conseguimento di questo obiettivo costituisce una priorità rispetto alla
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