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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 34 pagine
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Ordinanza sulla geoinformazione
Art. 18 Aggiornamento, storicizzazione e archiviazione
I geometadati sono aggiornati, storicizzati e archiviati unitamente alla relativa raccolta di dati ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1.
Sezione 8: Scambio di dati tra autorità
Art. 19 Obbligo allo scambio
Su richiesta, il servizio competente in virtù dell'articolo 8 capoverso 1 della legge sulla geoinformazione6 concede ad altri servizi della Confederazione e dei Cantoni l'accesso ai geodati di base:
a. per quanto possibile concedendo l'accesso mediante procedura di richiamo;
b. negli altri casi, trasmettendo i dati in altra forma.
Art. 20 Rifiuto dello scambio
1 Il servizio competente in virtù dell'articolo 8 capoverso 1 della legge sulla geoinformazione7 può rifiutare lo scambio di geodati di base se:
a. i geodati di base interessati presentano il livello di autorizzazione all'accesso B o C e il servizio richiedente non può far valere alcun interesse pubblico all'accesso;
b. lo scambio potrebbe compromettere la sicurezza interna o esterna.
2 Su richiesta del servizio richiedente, il servizio competente stabilisce il rifiuto in una decisione.
6 RS …
7 RS …