Progetto

Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 34 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto

Ordinanza sulla geoinformazione

Art. 18 Aggiornamento, storicizzazione e archiviazione

I geometadati sono aggiornati, storicizzati e archiviati unitamente alla relativa raccolta di dati ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1.

Sezione 8: Scambio di dati tra autorità

Art. 19 Obbligo allo scambio

Su richiesta, il servizio competente in virtù dell'articolo 8 capoverso 1 della legge sulla geoinformazione6 concede ad altri servizi della Confederazione e dei Cantoni l'accesso ai geodati di base:

a. per quanto possibile concedendo l'accesso mediante procedura di richiamo;

b. negli altri casi, trasmettendo i dati in altra forma.

Art. 20 Rifiuto dello scambio

1 Il servizio competente in virtù dell'articolo 8 capoverso 1 della legge sulla geoinformazione7 può rifiutare lo scambio di geodati di base se:

a. i geodati di base interessati presentano il livello di autorizzazione all'accesso B o C e il servizio richiedente non può far valere alcun interesse pubblico all'accesso;

b. lo scambio potrebbe compromettere la sicurezza interna o esterna.

2 Su richiesta del servizio richiedente, il servizio competente stabilisce il rifiuto in una decisione.

6 RS …

7 RS …