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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 34 pagine
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Ordinanza sulla geoinformazione
Art. 21 Protezione dei dati e tutela del segreto
1 Il servizio ricevente è responsabile dell'osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati e delle ulteriori prescrizioni in materia di tutela del segreto.
2 Il servizio mittente informa il servizio ricevente dell'esistenza di particolari prescrizioni.
Art. 22 Utilizzazione
1 Le sezioni 9 e 12 non si applicano all'utilizzazione dei geodati di base da parte di autorità e da parte dell'amministrazione pubblica nel quadro di un mandato legale.
2 Prestazioni commerciali proprie sono disciplinate dalle sezioni 9 e 12 anche se fondate su un mandato legale.
Art. 23 Comunicazione da parte di autorità
1 Indipendentemente che essi siano elaboratori o meno, un'autorità è autorizzata a concedere l'accesso ai geodati di base che ha ricevuto in virtù delle disposizioni della sezione 8 e ad autorizzarne l'utilizzazione se:
a. applica per la regolamentazione dell'accesso e dell'utilizzazione le medesime prescrizioni applicate dal servizio competente in virtù dell'articolo 8 capoverso 1 della legge sulla geoinformazione8;
b. riscuote gli emolumenti prescritti.
2 Se comunica i geodati di base gratuitamente, assume a proprio carico gli emolumenti prescritti.
Art. 24 Indennizzo forfettario
1 Gli indennizzi forfettari di cui all'articolo 14 capoverso 3 della legge sulla geoinformazione9 comprendono lo scambio e l'utilizzazione di geodati di base ai sensi dell'articolo 22.
2 Gli indennizzi forfettari sono stabiliti nel contratto di cui all'articolo 14 capoverso 3 della legge sulla geoinformazione10 in considerazione degli elementi seguenti:
a. volume stimato delle unità d'informazione scambiate;
b. indennizzi e aiuti finanziari concessi dalla Confederazione;
c. entità stimata delle riscossioni di emolumenti.
8 RS …
9 RS …
10 RS …