Progetto

Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 34 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto

Ordinanza sulla geoinformazione

Art. 21 Protezione dei dati e tutela del segreto

1 Il servizio ricevente è responsabile dell'osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati e delle ulteriori prescrizioni in materia di tutela del segreto.

2 Il servizio mittente informa il servizio ricevente dell'esistenza di particolari prescrizioni.

Art. 22 Utilizzazione

1 Le sezioni 9 e 12 non si applicano all'utilizzazione dei geodati di base da parte di autorità e da parte dell'amministrazione pubblica nel quadro di un mandato legale.

2 Prestazioni commerciali proprie sono disciplinate dalle sezioni 9 e 12 anche se fondate su un mandato legale.

Art. 23 Comunicazione da parte di autorità

1 Indipendentemente che essi siano elaboratori o meno, un'autorità è autorizzata a concedere l'accesso ai geodati di base che ha ricevuto in virtù delle disposizioni della sezione 8 e ad autorizzarne l'utilizzazione se:

a. applica per la regolamentazione dell'accesso e dell'utilizzazione le medesime prescrizioni applicate dal servizio competente in virtù dell'articolo 8 capoverso 1 della legge sulla geoinformazione8;

b. riscuote gli emolumenti prescritti.

2 Se comunica i geodati di base gratuitamente, assume a proprio carico gli emolumenti prescritti.

Art. 24 Indennizzo forfettario

1 Gli indennizzi forfettari di cui all'articolo 14 capoverso 3 della legge sulla geoinformazione9 comprendono lo scambio e l'utilizzazione di geodati di base ai sensi dell'articolo 22.

2 Gli indennizzi forfettari sono stabiliti nel contratto di cui all'articolo 14 capoverso 3 della legge sulla geoinformazione10 in considerazione degli elementi seguenti:

a. volume stimato delle unità d'informazione scambiate;

b. indennizzi e aiuti finanziari concessi dalla Confederazione;

c. entità stimata delle riscossioni di emolumenti.

8 RS …

9 RS …

10 RS …