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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 34 pagine

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Ordinanza sulla geoinformazione

2 L'Ufficio federale di topografia disciplina le definizioni geodetiche e i dettagli tecnici.

3 L'Ufficio federale di topografia determina la trasformazione ufficiale.

Art. 5 Riferimento altimetrico

1 Il riferimento altimetrico dei geodati di base è realizzato mediante raccordo al quadro di riferimento altimetrico della livellazione federale 1902 (LF02). Le quote usuali dei punti fissi della LF02 costituiscono il quadro di riferimento altimetrico ufficiale della misurazione ufficiale.

2 Il punto di origine della misura dell'altezza è la «Pierre du Niton» a Ginevra, la cui altezza è fissata a 373,6 metri sul livello del mare.

3 L'Ufficio federale di topografia disciplina i dettagli tecnici.

Art. 6 Altri sistemi di riferimento geodetici e quadri di riferimento

geodetici

1 Per determinati geodati di base in generale o per determinate forme di rilevamento, aggiornamento e gestione, la legislazione federale può definire e autorizzare altri sistemi di riferimento geodetici e quadri di riferimento geodetici, segnatamente anche sistemi di riferimento globali e cinematici.

2 In tali casi, deve essere garantita la trasformazione verso i sistemi di riferimento e i quadri di riferimento prescritti agli articoli 4 e 5.

3 L'Ufficio federale di topografia disciplina le definizioni geodetiche e i dettagli tecnici.