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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 34 pagine

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Ordinanza sulla geoinformazione

Sezione 7: Geometadati

Art. 16 Principio

1 Tutti i geodati di base dispongono di geometadati.

2 L'Ufficio federale di topografia definisce la norma per i geometadati dei geodati di base. Al riguardo, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.

3 L'impiego esclusivo di un'altra norma necessita una regolamentazione in un'ordinanza del Consiglio federale.

Art. 17 Accesso, scambio e pubblicazione

1 Unitamente all'accesso a geodati di base è concesso anche l'accesso ai relativi geometadati.

2 Il livello di autorizzazione all'accesso concesso per i geometadati corrisponde a quello concesso per i relativi geodati di base.

3 Il servizio competente in virtù dell'articolo 8 capoverso 1 della legge sulla geoinformazione5 rende possibile l'accesso ai geometadati dei geodati di base (art. 37).

4 L'Ufficio federale di topografia garantisce l'interconnessione dei geometadati dei geodati di base.

5 RS …