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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 34 pagine
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Ordinanza sulla geoinformazione
Sezione 3: Modelli di geodati
Art. 7 Principio
Ad ogni geodato di base menzionato nell'allegato 1 è attribuito un modello di geodati chiaramente descritto.
Art. 8 Competenze in materia di modellizzazione
1 Il servizio specialistico della Confederazione stabilisce un modello di geodati minimo.
2 Un modello di geodati è determinato:
a. dai requisiti della legislazione federale specialistica;
b. dai requisiti tecnici;
c. dallo stato della tecnica.
Art. 9 Linguaggio di descrizione
1 Il linguaggio di descrizione dei modelli di geodati deve corrispondere a una norma riconosciuta.
2 L'Ufficio federale di topografia definisce il linguaggio di descrizione generale per i geodati di base. Al riguardo, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.
3 L'impiego esclusivo di un altro linguaggio di descrizione necessita una regolamentazione in un'ordinanza del Consiglio federale.