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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 34 pagine
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Ordinanza sulla geoinformazione
Allegato 2 (art. 48)
Abrogazione e modifica del diritto vigente
Le ordinanze seguenti sono modificate come segue:
Ordinanza del 7 marzo 200316 sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS)
Art. 13 lett. c
c. esegue la misurazione nazionale geodetica, topografica e cartografica, allestisce le carte nazionali, esercita la direzione generale e l'alta vigilanza sulla misurazione ufficiale, provvede al rilevamento geologico nazionale, fornisce prestazioni commerciali nel suo ambito specifico e adempie ulteriori compiti che gli sono assegnati dalla legislazione in materia di geoinformazione. Coordina i fabbisogni di dati dell'Amministrazione federale nel settore dei sistemi di informazione geografica e nel settore della geologia nazionale mediante la gestione, per ciascun settore, di un centro di competenza con la facoltà di emanare istruzioni.
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