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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 34 pagine
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Ordinanza sulla geoinformazione
Art. 31 Protezione dei dati
Gli utenti sono responsabili dell'osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.
Art. 32 Indicazione della fonte
I geodati di base possono essere comunicati unicamente con l'indicazione della fonte.
Art. 33 Indicazione cautelativa
1 Chi concede l'accesso a geodati di base o comunica geodati di base, aggiunge un'indicazione conforme all'utilizzazione e comprendente un invito alla lettura dei geometadati o un'avvertenza, se:
a. la rappresentazione dei dati simula una falsa esattezza di rilevamento;
b. i geodati di base non corrispondono al più recente aggiornamento;
c. per altre ragioni la lettura dei geometadati può essere importante per la sicurezza degli utenti.
2 Sono fatte salve prescrizioni derogatorie del diritto federale.
Art. 34 Trasmissione di obblighi
In caso di comunicazione di geodati di base, tutti gli obblighi dell'utente sono trasmessi in via supplementare ai terzi riceventi.
Art. 35 Regolamentazioni contrattuali
Le regolamentazioni contrattuali ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 lettera b della legge sulla geoinformazione11 possono derogare alle prescrizioni degli articoli 28 a 33 se:
a. comprendono prescrizioni sulla protezione per lo meno equivalenti; e
b. assicurano la parità di trattamento di tutti i soggetti operanti in regime di concorrenza.
11 RS …