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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 34 pagine

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Ordinanza sulla geoinformazione

Art. 46 Tariffa

Sulla base delle regole di calcolo di cui agli articoli 42 a 44, i dipartimenti stabiliscono nei rispettivi settori le tariffe per l'accesso e l'utilizzazione dei geodati di base della Confederazione.

Sezione 13: Coordinamento

Art. 47 Organo di coordinamento

1 L'Ufficio federale di topografia dirige un Organo di coordinamento per la geoinformazione e i sistemi di informazione geografica della Confederazione (COSIG). Quest'ultimo ha i compiti seguenti:

a. coordinamento delle attività dell'Amministrazione federale nel settore della geoinformazione;

b. sviluppo di strategie della Confederazione nel settore della geoinformazione;

c. partecipazione allo sviluppo di norme tecniche in materia di geodati e di geoinformazione;

d. esercizio di un centro di competenza della Confederazione per la geoinformazione.

2 Il COSIG è un organo di coordinamento ai sensi dell'articolo 55 della legge del 21 marzo 1997 13 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Esso ha la facoltà di impartire istruzioni ai servizi dell'Amministrazione federale.

3 Il COSIG è composto dal Gruppo interdipartimentale di coordinamento (GCG) e dal segretariato.

13 RS 172.010