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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 34 pagine
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Ordinanza sulla geoinformazione
Art. 46 Tariffa
Sulla base delle regole di calcolo di cui agli articoli 42 a 44, i dipartimenti stabiliscono nei rispettivi settori le tariffe per l'accesso e l'utilizzazione dei geodati di base della Confederazione.
Sezione 13: Coordinamento
Art. 47 Organo di coordinamento
1 L'Ufficio federale di topografia dirige un Organo di coordinamento per la geoinformazione e i sistemi di informazione geografica della Confederazione (COSIG). Quest'ultimo ha i compiti seguenti:
a. coordinamento delle attività dell'Amministrazione federale nel settore della geoinformazione;
b. sviluppo di strategie della Confederazione nel settore della geoinformazione;
c. partecipazione allo sviluppo di norme tecniche in materia di geodati e di geoinformazione;
d. esercizio di un centro di competenza della Confederazione per la geoinformazione.
2 Il COSIG è un organo di coordinamento ai sensi dell'articolo 55 della legge del 21 marzo 1997 13 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Esso ha la facoltà di impartire istruzioni ai servizi dell'Amministrazione federale.
3 Il COSIG è composto dal Gruppo interdipartimentale di coordinamento (GCG) e dal segretariato.