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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 34 pagine

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Ordinanza sulla geoinformazione

e. utilizzazione commerciale: qualsiasi utilizzazione di geodati di base che non sia un'utilizzazione degli stessi per uso privato;

f. intensità dell’utilizzazione: entità dell'utilizzazione parallela e ripetuta da parte degli utenti.

Art. 3 Qualità dei dati

1 I requisiti minimi per quanto concerne la qualità dei geodati di base e dei geometadati corrispondono a norme riconosciute.

2 L'Ufficio federale di topografia può definire, con la cooperazione del competente servizio specialistico della Confederazione, norme vincolanti per i geodati di base e i geometadati. Al riguardo, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.

3 L'impiego esclusivo di altri requisiti qualitativi necessita una regolamentazione in un'ordinanza del Consiglio federale.

Sezione 2: Sistemi di riferimento geodetici e quadri di riferimento geodetici

Art. 4 Riferimento planimetrico

1 Il riferimento planimetrico dei geodati di base è fondato su una delle descrizioni geodetiche seguenti:

a. sistema di riferimento planimetrico CH1903 con quadro di riferimento planimetrico MN03;

b. sistema di riferimento planimetrico CH1903+ con quadro di riferimento planimetrico MN95.