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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 34 pagine

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Ordinanza sulla geoinformazione

Sezione 9: Accesso e utilizzazione

Art. 25 Livello di autorizzazione all'accesso

1 I geodati di base che nella colonna «autorizzazione all'accesso» dell'allegato 1 presentano una A sono pubblici. Sussiste per principio un diritto all'accesso.

2 I geodati di base che nella colonna «autorizzazione all'accesso» dell'allegato 1 presentano una B sono pubblici in misura limitata. Non sussiste per principio alcun diritto all'accesso.

3 I geodati di base che nella colonna «autorizzazione all'accesso» dell'allegato 1 presentano una C non sono pubblici. Non è concesso alcun accesso.

Art. 26 Accesso in caso di livello di autorizzazione all'accesso A

1 Ai geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all'accesso A è concesso l'accesso.

2 In singoli casi, l'accesso può essere eccezionalmente limitato, differito o rifiutato per le ragioni seguenti:

a. perturbazione dell'esecuzione di misure di autorità;

b. compromissione della sicurezza interna od esterna;

c. pregiudizio di interessi di politica estera;

d. pregiudizio delle relazioni tra la Confederazione e i Cantoni;

e. compromissione degli interessi economici della Svizzera;

f. obblighi speciali di tutela del segreto.