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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 34 pagine

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Ordinanza sulla geoinformazione

Sezione 10: Geoservizi

Art. 36 Servizi di geodati di base

1 I geodati di base di diritto federale elencati nell'allegato 1 sono resi accessibili e utilizzabili mediante procedura di richiamo.

2 Nel caso dei geodati di base di cui al capoverso 1 che presentano il livello di autorizzazione all'accesso A, i geoservizi consentono inoltre di utilizzare i geodati di base sotto forma di dati fotografici direttamente a partire dal proprio sistema.

3 In funzione di un'interconnessione ottimale, l'Ufficio federale di topografia può emanare per tali geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici.

Art. 37 Servizi di geometadati

1 I geometadati dei geodati di base sono resi accessibili mediante geoservizi.

2 In funzione di un'interconnessione ottimale, l'Ufficio federale di topografia può emanare per tali geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici.

Art. 38 Geoservizi intersettoriali

L'Ufficio federale di topografia gestisce i seguenti geoservizi intersettoriali:

a. servizio di ricerca interconnesso per i geometadati di tutti i geodati di base;

b. servizio per la trasformazione tra i sistemi di riferimento planimetrici ufficiali (art. 4);

c. servizio per la trasformazione tra i sistemi di riferimento ufficiali (art. 4 e 5) e altri sistemi di riferimento geodetici (art. 6);

d. servizio di distribuzione interconnesso;