Progetto
Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 34 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 15Fedlex · Progetto
Ordinanza sulla geoinformazione
Sezione 10: Geoservizi
Art. 36 Servizi di geodati di base
1 I geodati di base di diritto federale elencati nell'allegato 1 sono resi accessibili e utilizzabili mediante procedura di richiamo.
2 Nel caso dei geodati di base di cui al capoverso 1 che presentano il livello di autorizzazione all'accesso A, i geoservizi consentono inoltre di utilizzare i geodati di base sotto forma di dati fotografici direttamente a partire dal proprio sistema.
3 In funzione di un'interconnessione ottimale, l'Ufficio federale di topografia può emanare per tali geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici.
Art. 37 Servizi di geometadati
1 I geometadati dei geodati di base sono resi accessibili mediante geoservizi.
2 In funzione di un'interconnessione ottimale, l'Ufficio federale di topografia può emanare per tali geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici.
Art. 38 Geoservizi intersettoriali
L'Ufficio federale di topografia gestisce i seguenti geoservizi intersettoriali:
a. servizio di ricerca interconnesso per i geometadati di tutti i geodati di base;
b. servizio per la trasformazione tra i sistemi di riferimento planimetrici ufficiali (art. 4);
c. servizio per la trasformazione tra i sistemi di riferimento ufficiali (art. 4 e 5) e altri sistemi di riferimento geodetici (art. 6);
d. servizio di distribuzione interconnesso;