Progetto
Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 34 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto
Ordinanza sulla geoinformazione
b. il luogo dell'archiviazione;
c. le modalità di trasferimento dei dati al servizio d'archiviazione;
d. la durata della conservazione;
e. la protezione dei dati;
f. il trasferimento periodico in adeguati formati di dati;
g. i diritti di utilizzazione e di valorizzazione dei dati;
h. le modalità di cancellazione dei dati.
2 Il servizio competente in virtù dell'articolo 8 capoverso 1 della legge sulla geoinformazione4 garantisce l'accesso al concetto di archiviazione.
Art. 15 Qualità dell'archiviazione
1 I geodati di base sono mantenuti e assicurati in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità. La protezione dei dati ha luogo conformemente a norme riconosciute e allo stato della tecnica.
2 Deve essere garantita la disponibilità dei dati archiviati.
3 I dati sono periodicamente oggetto di trasferimento, migrazione e conservazione sicura in formati di dati adeguati.
4 L'Ufficio federale di topografia può stabilire requisiti minimi per:
a. il momento dell'archiviazione;
b. le modalità di trasferimento dei dati al servizio d'archiviazione;
c. la durata della conservazione;
d. la protezione dei dati;
e. il trasferimento periodico in adeguati formati di dati;
f. i diritti di utilizzazione e di valorizzazione dei dati;
g. l'archiviazione di geometadati;
h. la storicizzazione concernente i geodati di base archiviati.
4 RS …