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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 34 pagine

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Ordinanza sulla geoinformazione

b. il luogo dell'archiviazione;

c. le modalità di trasferimento dei dati al servizio d'archiviazione;

d. la durata della conservazione;

e. la protezione dei dati;

f. il trasferimento periodico in adeguati formati di dati;

g. i diritti di utilizzazione e di valorizzazione dei dati;

h. le modalità di cancellazione dei dati.

2 Il servizio competente in virtù dell'articolo 8 capoverso 1 della legge sulla geoinformazione4 garantisce l'accesso al concetto di archiviazione.

Art. 15 Qualità dell'archiviazione

1 I geodati di base sono mantenuti e assicurati in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità. La protezione dei dati ha luogo conformemente a norme riconosciute e allo stato della tecnica.

2 Deve essere garantita la disponibilità dei dati archiviati.

3 I dati sono periodicamente oggetto di trasferimento, migrazione e conservazione sicura in formati di dati adeguati.

4 L'Ufficio federale di topografia può stabilire requisiti minimi per:

a. il momento dell'archiviazione;

b. le modalità di trasferimento dei dati al servizio d'archiviazione;

c. la durata della conservazione;

d. la protezione dei dati;

e. il trasferimento periodico in adeguati formati di dati;

f. i diritti di utilizzazione e di valorizzazione dei dati;

g. l'archiviazione di geometadati;

h. la storicizzazione concernente i geodati di base archiviati.

4 RS …