Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 26 pagine
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mente nei termini previsti a questo effetto (lett. a n. i-iii) o se ha destinato beni a questo scopo (lett. b), ma anche quando i beni, situati sul territorio dello Stato del foro e utilizzati o destinati a essere utilizzati a scopi diversi da scopi di servizio pubblico non commerciali, presentano un legame con l’ente contro il quale è stato promosso il procedimento (lett. c). Il legame in questione è da considerare in modo più ampio rispetto alla proprietà o al possesso (cfr. allegato, punto relativo all’art. 19). Questa soluzione coincide con la giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui quanto vale per l’immunità giurisdizionale vale in principio anche per l’immunità di esecuzione, essendo la seconda una semplice conseguenza della prima, con la sola riserva che le misure di esecuzione non concernono beni destinati all’adempimento di atti di sovranità.35
L’articolo 20 precisa che il consenso dello Stato all’esercizio della giurisdizione non implica che vi sia consenso all’adozione di misure coercitive36.
Nell’articolo 21 sono enumerate categorie specifiche di beni. I beni che si trovano in questa enumerazione esemplificativa sono protetti dall’immunità statale poiché, per loro natura, sono considerati beni non commerciali. Vi figurano in particolare i beni utilizzati dallo Stato nell’esercizio delle sue funzioni diplomatiche, consolari o militari, i beni della banca centrale o i beni facenti parte del patrimonio culturale dello Stato. Sono tuttavia fatte salve la destinazione di uno di questi beni all’adempimento della richiesta oggetto del procedimento o il consenso dello Stato all’adozione di misure coercitive (art. 21 par. 2).
2.2.7 Disposizioni varie
L’articolo 22 disciplina la trasmissione di atti giudiziari quando un procedimento è promosso contro uno Stato. La Convenzione prevede tre modi di procedere alla notificazione o alla comunicazione di una citazione o di qualsiasi altro documento che istituisce un procedimento contro uno Stato37. Si procederà in primo luogo conformemente a un'eventuale convenzione internazionale che vincoli lo Stato del foro e lo Stato interessato (lett. a), o conformemente a un eventuale accordo particolare concluso tra l’attore e lo Stato interessato, a condizione che la legge dello Stato del foro non vi si opponga (lett. b)38. Il ricorso alla via diplomatica o a qualsiasi altro mezzo accettato dallo Stato interessato è possibile soltanto come ultima possibilità (lett. c). Vista l’importanza pratica della data in cui interviene, si precisa che la comunicazione trasmessa per via diplomatica è considerata effettuata con la ricezione dei documenti da parte del Ministero degli affari esteri (par. 2); questi documenti devono, se necessario, essere accompagnati da una traduzione in una delle lingue
35DTF 1P.181/2000, consid. 2 c.
36Cfr. n. 2.2.2.
37A seconda del Paese interessato è impiegato sia il termine di “notificazione” sia quello di
“comunicazione”. Questi termini hanno lo stesso significato; per semplificare si utilizzerà soltanto il termine di “comunicazione”.
38La guida all’assistenza giudiziaria e le linee direttive “L’assistenza giudiziaria in materia
civile”, pubblicate dall’Ufficio federale di giustizia e disponibili su www.rhf.admin.ch, contengono una lista delle convenzioni che vincolano la Svizzera a questo proposito. Si noti che la Convenzione del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale, cui sono parte numerosi Stati, è entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1995 (RS