Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 26 pagine

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soltanto quando quest’ultimo è citato come parte (par. 2 lett. a) ma anche quando il procedimento è mirato a recare pregiudizio ai suoi beni, diritti, interessi o attività, senza che detto Stato sia citato come parte (par. 2 lett. b). Il rispetto dell’immunità dello Stato estero dovrà essere stabilito d’ufficio dai tribunali.

In virtù dell’articolo 7, l’immunità non si applica se lo Stato in questione è d’accordo che un’azione sia promossa nei suoi confronti. Lo Stato che ha dato il suo esplicito consenso all’esercizio della giurisdizione dei tribunali dello Stato del foro nel quadro di una determinata causa perde il diritto di invocare la propria immunità rispetto a detta causa. Tale consenso esplicito può avvenire mediante accordo internazionale (lett. a), in un contratto scritto (lett. b) o mediante una dichiarazione davanti al tribunale o una comunicazione scritta in un procedimento determinato (lett. c). Esso si estende all’esercizio della giurisdizione dei tribunali competenti per quanto riguarda i ricorsi ma non vale per le misure di esecuzione (cfr. art. 20). L’articolo 7 paragrafo 2 precisa inoltre che il consenso all’esercizio della giurisdizione e la legge applicabile a una causa devono essere trattati separatamente: uno Stato che dà il suo accordo per l’applicazione della legge di un altro Stato non è considerato consentire all’esercizio della giurisdizione di quest’altro Stato.

L’articolo 8 concerne le circostanze in cui la partecipazione di uno Stato a un procedimento è considerata come prova del suo consenso all’esercizio della giurisdizione dei tribunali di un altro Stato. Se ha promosso esso medesimo il procedimento (lett. a) o se vi ha partecipato senza riserve (lett. b), lo Stato estero non potrà invocare la sua immunità, a meno che la sua partecipazione abbia avuto il solo scopo di invocare l’immunità (par. 2 lett. a) o di far valere un diritto o un interesse nei confronti di un bene in causa nel procedimento (par. 2 lett. b). La comparizione di un rappresentante dello Stato in qualità di teste (par. 3) o la non comparizione dello Stato stesso (par. 4) non possono essere interpretate come consenso alla giurisdizione del tribunale.

L’articolo 9 definisce la portata del consenso dello Stato all’esercizio della giurisdizione dei tribunali nell’ipotesi di una domanda riconvenzionale. Quando questa è presentata contro uno Stato in un procedimento che ha promosso esso medesimo (par. 1) o nel quale è intervenuto per presentare una domanda (par. 2), lo Stato in questione non può invocare l’immunità giurisdizionale, a meno che la domanda riconvenzionale sia fondata su un rapporto giuridico o su fatti che differiscono dalla domanda principale o dalla domanda presentata dallo Stato medesimo. Nel caso in cui la domanda riconvenzionale è presentata dallo Stato medesimo (par. 3), quest’ultimo non può invocare la sua immunità per quanto concerne la domanda principale.

2.2.3 Nozione di Stato ai fini della Convenzione

Prima di esaminare se un determinato atto faccia parte delle eccezioni all’immunità giurisdizionale degli Stati, occorre dapprima stabilire se l’atto in questione possa essere attributo a uno «Stato» estero ai sensi della Convenzione. Secondo l’articolo 2 par. 1 lett. b, il termine «Stato» designa non solo lo Stato stesso e i suoi organi di governo (n. i), ma anche le componenti di uno Stato federale o le suddivisioni politiche dello Stato abilitate a compiere atti nell’esercizio dell’autorità sovrana e che agiscono a tale titolo (n. ii); gli stabilimenti o organismi statali o altri enti abilitati a