Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 26 pagine
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2.2.5 Imprese statali
Secondo l’articolo 10, un procedimento concernente una transazione commerciale cui un’impresa statale è parte non pregiudica l’immunità dello Stato se tale impresa è dotata di una personalità giuridica distinta e ha la capacità di stare in giudizio e di acquisire, possedere o detenere beni33. In altri termini, nell'ipotesi in cui uno Stato fosse citato in tribunale, segnatamente nel caso in cui l'impresa statale fosse insolvente, esso potrà far valere la propria immunità dinnanzi ai tribunali di un altro Stato qualora la transazione commerciale da cui il litigio trae origine vedesse coinvolta una delle sue imprese corrispondente alle condizioni enunciate all'articolo 10 par. 3.
Questo principio è tuttavia soggetto a un'importante eccezione. L’allegato precisa infatti che l’articolo non pregiudica né la questione dello «spezzare l’opacità aziendale» («piercing the corporate veil», responsabilità diretta), né le questioni legate a una situazione in cui un ente statale ha deliberatamente alterato la sua situazione finanziaria o ridotto successivamente i suoi attivi per evitare di soddisfare una pretesa. La Convenzione fa inoltre salve le circostanze particolari dove l’esistenza di un ente distinto ha potuto essere utilizzata dallo Stato al fine di premunirsi contro le conseguenze della sua responsabilità. In circostanze speciali, costitutive di un abuso di diritto, è possibile fare astrazione dalla personalità giuridica distinta dell’ente per rifarsi sullo Stato che l’ha istituito. Valida sia per l’introduzione di un procedimento giudiziario sia per l’adozione di misure coercitive posteriori alla sentenza (cfr. l’allegato, punto relativo all’art. 19), questa riserva concerne situazioni eccezionali sottoposte al giudizio dei tribunali34.
2.2.6 Immunità di esecuzione
Il sequestro di beni appartenenti a uno Stato estero costituisce un pregiudizio grave e diretto alla sua sovranità. La maggior parte dei Paesi riconosce quindi all’immunità di esecuzione una portata peculiare, generalmente più ampia rispetto all’immunità giurisdizionale. A questo proposito il regime instaurato dalla Convenzione porta a operare una distinzione fra misure coercitive anteriori e posteriori alla sentenza.
Secondo l’articolo 18, le misure coercitive anteriori alla sentenza sono escluse salvo se lo Stato vi ha esplicitamente consentito nei termini indicati (lett. a), vale a dire con un accordo internazionale (n. i), un patto d’arbitrato o un contratto scritto (n. ii) o una dichiarazione davanti al tribunale o una comunicazione scritta fatta dopo l’insorgere di una controversia tra le parti (n. iii), oppure se lo Stato ha destinato beni all’adempimento della richiesta oggetto del procedimento (lett. b).
Invece, dopo la sentenza, sono possibili misure coercitive in un ulteriore caso, fondato sull’utilizzo commerciale dei beni interessati da tali misure. L’articolo 19 autorizza infatti le misure coercitive nel caso in cui lo Stato acconsenta esplicita-
33 Queste imprese statali possono essere attive nei settori più diversi e avere un peso più o meno importante nella società, a dipendenza della cultura politica di ogni paese (settori dei trasporti pubblici, dei servizi industriali, dell'energia, dei servizi finanziari, dell'alloggio, del turismo, della cultura, della salute, dell'educazione ecc.).
34 Nella giurisprudenza svizzera, lo «spezzare l’opacità aziendale» («transparence»; «Durchgriff»; «piercing the corporate veil») si fonda sul divieto dell’abuso di diritto e si limita a situazioni assai eccezionali (cfr. in particolare DTF 113 II 31, consid. 2c).