Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 26 pagine
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ogni indagine delle autorità giudiziarie dello Stato accreditatario o Stato di residenza. Le persone interessate hanno di regola la possibilità di far valere le loro pretese presso una giurisdizione dello Stato accreditante o Stato d’invio42. Al contrario quando la controversia coinvolge un membro del suo personale di servizio (vale a dire un addetto al servizio domestico della rappresentanza diplomatica o consolare), lo Stato estero non potrà opporre la propria immunità per il solo motivo che l’impiegato beneficia di uno statuto particolare. I tribunali dovranno allora esaminare la natura dell’attività dell’impiegato in questione: se questi è stato assunto per svolgere funzioni particolari nell’esercizio del potere pubblico, l’immunità dello Stato datore di lavoro sarà riconosciuta, in virtù dell’articolo 11 paragrafo 2 lettera a. Nel caso inverso i tribunali svizzeri potranno giudicare la causa.
2.3.2 Dichiarazione interpretativa concernente l’articolo
22 paragrafo 3
L’articolo 22 paragrafo 3 dispone che i documenti della comunicazione degli atti di citazione debbano essere corredati, se del caso, di una traduzione in una delle lingue ufficiali dello Stato interessato. Nell’interesse di una disciplina uniforme che preservi il plurilinguismo prevalente anche in determinati Cantoni, risulta opportuno che la Svizzera faccia la dichiarazione interpretativa seguente43:
Ad articolo 22 paragrafo 3:
«Se lo Stato interessato è un Cantone svizzero, la Svizzera considera che per lingua ufficiale si debba intendere una delle lingue ufficiali del Cantone in cui l’atto deve essere notificato o comunicato.»
2.4 Immunità degli Stati e diritti dell’uomo
Per togliere l’immunità dello Stato estero in un’azione civile derivante da lesioni dell’integrità fisica di una persona o da danni ai beni, la presente Convenzione esige che due legami territoriali siano riuniti: l’atto delittuoso (o l’omissione) deve essersi prodotto sul territorio dello Stato del foro e l’autore dell’atto deve essere stato presente su tale territorio nel momento in cui si è compiuto l’atto o l’omissione (art. 12). Esigere legami specifici con il territorio dello Stato del foro per legittimare la propria competenza giurisdizionale è conforme alla pratica degli Stati in materia di immunità: si tratta soprattutto di evitare un fenomeno di «forum shopping», che implica procedimenti davanti ad autorità la cui legittimità appare dubbia e che si trovano inoltre troppo distanti dal luogo dell’atto in questione per riuscire a risolvere una controversia in perfetta conoscenza di causa. È tuttavia consentito chiedersi se una tale esigenza non sia sproporzionata nel caso di controversie concernenti violazioni gravi dei diritti dell’uomo. Tale questione è stata esaminata dal gruppo di lavoro della CDI al fine di determinare se fosse opportuno prevedere una disposizio-
42 Questa interpretazione corrisponde a quella della CDI, che considera la regola dell’immunità applicabile nel caso di impiegati le cui funzioni sono strettamente correlate all’esercizio del potere pubblico, quali i segretari privati, gli addetti al criptaggio delle comunicazioni, gli interpreti, i traduttori. (“Annuaire de la CDI” 1991, vol. 2, pag. 44, n. 9).
43 Una dichiarazione analoga è stata fatta in relazione all’articolo 5 paragrafo 3 della Convenzione del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131).