Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 26 pagine
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ti ai tribunali di un altro Stato, fatte salve le eccezioni contenute nelle altre disposizioni della Convenzione (art. 5). Di seguito vengono specificate le modalità d’attuazione dell’immunità degli Stati nonché le condizioni e gli effetti di un consenso dello Stato all’esercizio della giurisdizione dei tribunali di un altro Stato (art. 6, 7, 8 e 9).
Nella sua terza parte la Convenzione enumera i procedimenti in cui gli Stati non possono invocare l’immunità. Si tratta di un elenco esaustivo delle eccezioni all’immunità giurisdizionale degli Stati (art. 10-17). Se l’atto controverso attribuito allo Stato corrisponde a una di queste eccezioni, l’immunità deve essere rifiutata e lo Stato estero deve sottoporsi alla giurisdizione dei tribunali dello Stato del foro.
La quarta parte della Convenzione, intitolata immunità degli Stati nei confronti delle misure coercitive in relazione a un procedimento davanti a un tribunale, disciplina il problema dell’immunità di esecuzione. Essa prevede dapprima il caso di misure coercitive anteriori alla sentenza (art. 18), poi il caso di misure coercitive posteriori alla sentenza (art. 19-21).
La quinta parte contiene diverse norme di procedura raggruppate sotto il titolo disposizioni varie. Dette norme concernono la notificazione di atti di citazione (art. 22), la sentenza contumaciale (art. 23) e i privilegi e le immunità riconosciuti allo Stato nel corso di un procedimento davanti a un tribunale (art. 24).
Le disposizioni finali, che precisano in particolare la composizione delle controversie, l’entrata in vigore e la possibilità di disdire la Convenzione, figurano nella sesta parte (art. 25-33). Siccome non vi è alcuna clausola che impedisca le riserve, si applica il regime della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati. È dunque possibile formulare riserve compatibili con l’oggetto e lo scopo della presente Convenzione.
La Convenzione include inoltre un allegato che è parte integrante della Convenzione (art. 25) e serve alla comprensione di talune disposizioni. Esso costituisce un aiuto all’interpretazione ai sensi dell’articolo 31 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati. L’allegato non può tuttavia essere utilizzato per cambiare la portata degli articoli. Una frase introduttiva dell’allegato precisa infatti che questo ha lo scopo di enunciare l’interpretazione concordata delle disposizioni in questione.
2.2 Parte speciale: le principali disposizioni della Convenzione
2.2.1 Campo d’applicazione
Secondo l’articolo 1, la Convenzione si applica all’immunità giurisdizionale di uno Stato e dei suoi beni davanti ai tribunali di un altro Stato. Secondo l’articolo 2 paragrafo 1 lettera a, per «tribunale» si intende ogni organo di uno Stato, indipendentemente dalla sua denominazione, abilitato a esercitare funzioni giudiziarie. Il commento della CDI rileva a questo riguardo che può altresì trattarsi di un organo amministrativo22. La Convenzione intende dunque la totalità del procedimento giudiziario promosso contro uno Stato estero, dall’apertura dei procedimenti o la
22 “Annuaire de la CDI” 1991, vol. 2, pag. 14, n. 3.