Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 26 pagine

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ufficiali dello Stato interessato (par. 3)39. Uno Stato che interviene nel merito di un procedimento promosso contro di lui senza contestare il non rispetto delle disposizioni relative alla comunicazione non può farlo successivamente (par. 4).

L’articolo 23 prevede che il tribunale assicuri il rispetto della procedura di notificazione dell’atto di citazione (lett. a) e il decorrere di un periodo di quattro mesi (lett. b) prima di pronunciare una sentenza contumaciale contro uno Stato estero. Il tribunale deve inoltre essersi preventivamente assicurato che lo Stato non benefici dell’immunità nella causa in questione, conformemente alle disposizioni della Convenzione (lett. c). La comunicazione della sentenza contumaciale pronunciata contro uno Stato estero (par. 2) deve essere conforme all’articolo 22. Il termine per presentare ricorso contro tale sentenza non può essere inferiore a quattro mesi dal giorno in cui si ritiene che lo Stato estero ne abbia ricevuto una copia (par. 4). L’applicazione di tale termine di ricorso implica in Svizzera una modifica legislativa (cfr. n. 3.3).

Secondo l’articolo 24, nei confronti di uno Stato che rifiuti di conformarsi a un’ingiunzione del tribunale di un altro Stato non può essere adottata alcuna sanzione. Restano tuttavia valide le norme di procedura che autorizzano il tribunale a valutare le conseguenze di tale rifiuto nel merito della causa. Inoltre lo Stato convenuto in un procedimento promosso davanti a un tribunale estero è dispensato dalla fideiussione judicatum solvi (par. 2).

2.2.8 Disposizioni finali

L’articolo 25 precisa che l’allegato costituisce parte integrante della Convenzione40.

Secondo l’articolo 26, le disposizioni della Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da altri accordi che vincolano gli Stati Parte e riguardano le stesse questioni. La presente Convenzione ha dunque un carattere sussidiario rispetto agli strumenti internazionali specializzati ma anche rispetto alle altre convenzioni generali sull’immunità degli Stati. Tale disposizione preserva così la Convenzione europea sull’immunità degli Stati del 1972, la sola convenzione internazionale generale in materia (cfr. n. 1.2.3).

La disposizione sulla composizione delle controversie relative all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione (art. 27) ricalca altri strumenti elaborati nel quadro delle Nazioni Unite e cui la Svizzera è parte. Il ricorso alla Corte internazionale di Giustizia è previsto se il negoziato e l’organizzazione di una procedura d’arbitrato sono falliti precedentemente. Gli Stati possono tuttavia scartare questa soluzione e concentrarsi sulla via del negoziato mediante una dichiarazione fatta al momento della loro adesione. La formulazione di una tale riserva non è indicata, tenuto conto dell'importanza che il diritto internazionale e la composizione pacifica della controversie hanno per la Svizzera e del sostegno che il nostro Paese ha sempre dimostrato alla Corte internazionale di Giustizia41.

39 A questo riguardo, la Svizzera intende formulare una dichiarazione interpretativa per salvaguardare gli interessi dei Cantoni, cfr. 2.3.2.

40 Cfr. n. 2.1.4.

41 Lo Statuto della Corte internazionale di Giustizia è entrato in vigore per la Svizzera il 28 luglio 1948 (RS 0.193.501).