Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 26 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

1.2.3 Il regime della Convenzione europea del 16 maggio 1972 sull’immunità degli Stati e il suo Protocollo addizionale

Elaborata in seno al Consiglio d’Europa, la Convenzione europea del 16 maggio 1972 sull’immunità degli Stati è la prima convenzione internazionale di carattere generale in materia. Ratificata dalla Svizzera il 6 luglio 1982 (RS 0.273.1), conta oggi otto Stati Parte11.

La Convenzione europea sull’immunità degli Stati istituisce un regime di immunità di giurisdizione che traduce la tendenza restrittiva che si è sviluppata nella maggior parte dei Paesi europei12. Essa limita per gli Stati Parte la possibilità di invocare l’immunità giurisdizionale definendo una serie di situazioni nelle quali tale immunità non può essere invocata. Dette situazioni si collegano all’attività jure gestionis dello Stato, anche se il testo non menziona come tale questa distinzione. Al contrario l’immunità di esecuzione accordata dalla Convenzione europea è pressoché assoluta. Misure esecutive sono infatti possibili soltanto fra Stati che hanno fatto una dichiarazione prevista in una disciplina facoltativa13 o se lo Stato interessato vi ha espressamente acconsentito. Questa disciplina, che diverge dalla prassi svizzera, è tuttavia stata giudicata accettabile per la particolare fiducia che caratterizza i rapporti tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa. Del resto, lo Stato che ratifica la Convenzione europea sull’immunità degli Stati si impegna, a determinate condizioni, a conformarsi in buona fede alle sentenze pronunciate dai tribunali degli altri Stati Parte; questo obbligo di diritto internazionale si completa con un meccanismo di controllo14.

Il Protocollo addizionale istituisce invece una procedura di componimento delle controversie risultanti dall’applicazione della Convenzione. Prevede la costituzione di un Tribunale europeo in materia di immunità degli Stati, composto dei membri della Corte europea dei Diritti dell’Uomo. Insediato ufficialmente a Strasburgo nel 1985, questo Tribunale non è finora stato adito.

Le regole stabilite dalla Convenzione europea sull’immunità degli Stati contribuiscono senza dubbio all’opera di armonizzazione del diritto intrapresa dalla Svizzera e dagli altri Stati membri del Consiglio d’Europa. Le sue soluzioni di compromesso, assai complesse, portano tuttavia il segno degli sforzi intrapresi per conciliare, a livello europeo, determinati modelli divergenti nel settore dell’immunità degli Stati. In un momento in cui si auspica l’adesione a un testo di portata universale, sul futuro della Convenzione europea sembra dunque gravare qualche ipoteca. Dato che vincola un numero di Stati assai esiguo, la Convenzione non ha mai prodotto un caso di applicazione davanti alle giurisdizioni interne dei diversi Stati Parte. Del resto, dopo un suo primo parere favorevole alla Convenzione15, il Tribunale federale si è mostrato più riservato. Rilevando che il sistema della Convenzione costituiva un’unità e

11 Austria, Belgio, Cipro, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e Svizzera.

12 Per un’analisi dettagliata di questo regime cfr. il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1981 concernente la Convenzione europea sull’immunità degli Stati e Protocollo addizionale a detta Convenzione, FF 1981 II 929 (parte speciale: 937).

13 È opportuno rilevare che la Svizzera e tutti gli altri Stati Parte, ad eccezione dell’Austria, hanno fatto questa dichiarazione.

14 In Svizzera spetta alla giurisdizione ordinaria determinare se la Confederazione sia obbligata a dare effetto a una decisione giudiziaria pronunciata contro di lei conformemente alle condizioni stabilite dalla Convenzione.

15 DTF 104 Ia 367, consid. 2a ed e; DTF 110 Ia 43 consid. 4b; DTF 111 Ia 52 consid. 3.