Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 26 pagine
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1.2 Immunità dello Stato estero in Svizzera
1.2.1 Cronistoria
La Svizzera, come molti altri Paesi, non dispone di una legislazione che disciplini l’immunità degli Stati. La materia è disciplinata a livello di giurisprudenza, sulla base dei principi del diritto internazionale.
Nel 1923 un disegno di legge concernente il sequestro e le misure d’esecuzione forzata sui beni di Stati esteri2 ha incontrato l’opposizione del Consiglio nazionale che ha preferito lasciare alla giurisprudenza del Tribunale federale il compito di disciplinare la questione. Le due Guerre mondiali hanno del resto dato origine a un intervento legislativo del Consiglio federale, fondato sui suoi pieni poteri: nel 1918 il Consiglio federale adottava un decreto in cui escludeva le misure coercitive nei confronti dei beni di uno Stato estero con condizione di reciprocità e, nel 1939, un decreto che prevedeva la possibilità del sequestro di beni appartenenti a un altro Stato soltanto a condizione del suo consenso. Questi decreti sono stati abrogati rispettivamente nel 1926 e nel 1948 (RU 1926 301 e 1948 920). Dopo la seconda guerra mondiale in numerosi accordi conclusi con Paesi dell’Europa dell’Est sono state inserite disposizioni restrittive concernenti le misure di esecuzione forzata nei confronti di beni appartenenti a Stati esteri; si trattava allora di assicurare l’esecuzione di accordi sul risarcimento degli interessi svizzeri. Divenute caduche, attualmente queste disposizioni non sono più in vigore.
Nel 1991 in occasione dell’ultima revisione totale della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1) si è pensato di introdurre norme speciali concernenti il sequestro di beni di Stati esteri. Questa possibilità è stata tuttavia scartata per evitare che la regolamentazione legale impedisse lo sviluppo della pratica del diritto internazionale e della relativa giurisprudenza3. In occasione della stessa revisione, si era parimenti previsto di conferire al Dipartimento federale degli affari esteri la prerogativa di interporre ricorso di diritto pubblico contro un ordine di sequestro concernente i beni di uno Stato estero. Vi si è rinunciato poiché i numerosi casi di sequestro di beni appartenenti a Stati esteri di cui si erano occupati i tribunali svizzeri hanno dimostrato che la disciplina vigente era sufficiente, anche sul piano della procedura4.
1.2.2 La prassi svizzera
Il Tribunale federale si è conformato alla concezione restrittiva dell’immunità degli Stati a partire dal 1918 (DTF 44 I 49) e vi si è attenuto successivamente5. Secondo la sua giurisprudenza, il principio dell’immunità di giurisdizione degli Stati esteri
2FF 1923 135.
3 In mancanza di una norma speciale, l’articolo 271 capoverso 1 numero 4 LEF si applica parimenti al sequestro di beni di uno Stato estero (cfr. messaggio del Consiglio federale dell’8 maggio 1991 concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, FF 1991 III 1, pagg. 116-119).
4 Messaggio del Consiglio federale dell’8 maggio 1991 concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, FF 1991 III 1, pag. 118.
5 Per una rassegna dettagliata della giurisprudenza del Tribunale federale in materia, cfr. L’immunité de juridiction des Etats et des organisations internationales: la Pratique Suisse, di Dominique Favre, giudice del Tribunale federale, in: Droit des immunités et exigences du procès équitable, Parigi (Pedone) 2004, pagg. 43-55.