Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 26 pagine
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che poteva essere applicato in modo ragionevole soltanto in quanto insieme coerente, o non essere applicato del tutto, la nostra Alta Corte ha rivisto il suo parere iniziale con il quale qualificava la Convenzione come l’espressione delle tendenze moderne dello sviluppo del diritto internazionale16. Il Tribunale federale ritiene così che se la Convenzione non è applicabile, è necessaria la più grande riserva anche per semplici riferimenti alle soluzioni fornite da questo trattato17. In mancanza di una convenzione internazionale applicabile, sono privilegiate le soluzioni della propria giurisprudenza (cfr. n. 1.2.2).
Il definitiva la Convenzione europea istituisce un sistema fondato sui rapporti di fiducia esistenti tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa che ha effetto soltanto nelle relazioni tra Stati Parte. Il carattere sui generis e il suo ristretto campo di applicazione sembrano costringerla a un ruolo di portata limitata. Essa sarà presumibilmente sostituita, in futuro, dalla Convenzione delle Nazioni Unite.
2 Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni
2.1 Parte generale
2.1.1 Situazione iniziale
Già nel 1928 il Comitato di esperti per la codificazione del diritto internazionale, istituito dalla Società delle Nazioni, riteneva che la questione dell’immunità degli Stati esteri possedeva il grado di maturità sufficiente per essere oggetto di una convenzione18. L’elaborazione di una disciplina applicabile universalmente fu tuttavia ostacolata dall’esistenza di concezioni divergenti sulla portata del principio di immunità degli Stati. In seguito, numerosi progetti lanciati sul piano internazionale hanno tentato di porre rimedio alle difficoltà causate da tali disparità. A questo proposito è opportuno menzionare in particolare i progetti di articoli redatti dall’«International Law Association» nonché quelli dell’Istituto di Diritto internazionale. Sono stati compiuti studi approfonditi anche dall’Associazione internazionale degli avvocati, dal Comitato giuridico consultivo afroasiatico e dall’Università di Harvard negli Stati Uniti.
Alcuni problemi particolari hanno trovato soluzione in convenzioni internazionali di carattere specialistico, come la Convenzione internazionale del 10 aprile 1926 per l’unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato, redatta nel 1926 ed entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 1954 (RS 0.747.331.51). Disposizioni concernenti le immunità delle navi da guerra e altre navi di Stato figurano inoltre nella Convenzione internazionale del 29 aprile 1958 concernente il mare territoriale e la zona attigua (art. 20, 21 e 22) e nella Convenzione internazionale del 29 aprile 1958 concernente l’alto mare (art. 8 e 9) concluse a Ginevra nel 1958 (RS 0.747.305.11 e 12). La Convenzione del 29 maggio 1933 per l’unificazione di certe norme relative al sequestro conservativo degli aeromobili (RS 0.748.671) prevede del resto che gli aeromobili adibiti a un servizio di Stato sono
16 Decisione del 2 luglio 1979 pubblicata in parte in: ASDI, 37/1981 pag. 207 segg.; DTF
111 Ia 62 consid. 4; DTF 113 Ia 172 consid. 2.
17 DTF 120 II 400; DTF 4C.338/2002; consid. 3.3.
18 “Annuaire de la Société des Nations”, 1929, pag. 283.