Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 26 pagine

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esenti da sequestro conservativo (art. 3 lett. a). La Convenzione europea del 16 maggio 1972 sull’immunità degli Stati (cfr. n. 1.2.3) costituisce finora il solo strumento internazionale di carattere generale in materia di immunità degli Stati. Essa ha svolto un ruolo non trascurabile nella redazione della Convenzione delle Nazioni Uniti in quanto fonte di ispirazione. Nel testo onusiano si ritrova la tecnica legislativa scelta dalla Convenzione europea, che consiste nel prevedere una disposizione generale che accorda l’immunità e nel corredarla di un elenco di eccezioni esplicite.

2.1.2 Genesi della Convenzione19

Luogo privilegiato per l’elaborazione del diritto internazionale pubblico, l’Organizzazione delle Nazioni Unite produce per il tramite della Commissione del diritto internazionale (CDI) progetti di testi che potranno essere successivamente adottati sotto forma di convenzioni aperte alla ratifica degli Stati. Attraverso la sua risoluzione 32/151 del 19 dicembre 1977, l’Assemblea generale dell’Organizzazione ha invitato la CDI a iniziare i lavori sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni. Un gruppo di lavoro istituito all’uopo ha iniziato allora le ricerche in merito. I suoi lavori, fondati sull’analisi comparativa delle pratiche degli Stati, hanno permesso alla CDI di adottare nel 1991 un primo progetto di articoli20. Sottoposto lo stesso anno all’Assemblea generale, il testo non ha incontrato il favore degli Stati. L’Assemblea ha allora deciso di istituire un nuovo gruppo di lavoro con il compito di studiare le questioni di fondo sollevate dal testo, in modo da elaborare uno strumento in grado di ottenere l’adesione generale.

La ricerca di soluzioni generalmente accettabili ha richiesto lunghi anni di riflessione e trattative. Sin dall’inizio dei lavori della CDI, il processo di codificazione era segnato da un ambiente politico diviso sulla questione delle immunità degli Stati. Mentre la maggior parte degli Stati occidentali aveva accolto una concezione restrittiva dell’immunità, i Paesi comunisti rifiutavano sostanzialmente tale idea poiché sostenevano un’immunità assoluta. Anche la maggior parte dei Paesi in sviluppo, desiderosi di ottenere un’adeguata protezione nei confronti delle procedure giudiziarie, si opponevano all’approccio restrittivo. Tali divergenze di vedute hanno ostacolato notevolmente l’elaborazione del progetto di convenzione. La situazione ha cominciato tuttavia a cambiare con l’arretramento dei regimi comunisti e, dal 1995, il contesto politico ha ritrovato sufficiente omogeneità per prevedere dei compromessi.

Le consultazioni condotte in seno all’Assemblea generale e ai successivi gruppi di lavoro hanno progressivamente portato a un consenso fondato sull’approccio restrittivo. Per tenere conto delle nuove tendenze osservate dopo la presentazione del progetto nel 1991, l’Assemblea generale ha deciso nel 1999 di istituire un terzo gruppo di lavoro sotto la presidenza di Gerhard Hafner (Austria). Dopo la pubblicazione di numerosi rapporti sulle principali difficoltà di negoziazione e sulle soluzioni possibili, un Comitato speciale, istituito nel 2002, ha finalizzato, sotto la stessa

19 Per maggiori dettagli sulla cronistoria dell’elaborazione della Convenzione cfr. Gerhard Hafner, L’immunité d’exécution dans le Projet de Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, in: Droit des immunités et exigences du procès équitable, Parigi (Pedone) 2004, pagg. 85-89.

20 Rapporto della CDI sui lavori della sua 43a sessione (in francese, in: “Annuaire de la CDI”, 1991, vol. II, pagg. 12-64).