Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 26 pagine

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cabile universalmente. Inoltre, come ha già rilevato il Consiglio federale47, la Svizzera ha anche un interesse particolare all’attuazione di questa Convenzione poiché numerose organizzazioni e conferenze internazionali hanno stabilito la loro sede sul nostro territorio, in particolare a Ginevra, divenuta nel corso degli anni un importante centro della cooperazione intergovernativa e crocevia di incontri internazionali. La presente Convenzione permetterebbe così al nostro Paese di esercitare il suo ruolo di ospite internazionale nelle migliori condizioni possibili.

Come ricorda il preambolo, la Convenzione non si prefigge soltanto di rafforzare i principi dello Stato di diritto e la certezza del diritto nelle relazioni tra gli Stati ma anche nei rapporti tra gli Stati e i privati. Sia gli Stati che i privati guadagnerebbero infatti in trasparenza e prevedibilità grazie a un corpus di disposizioni giuridicamente vincolanti. A questo proposito, la Convenzione sembra aver trovato soluzioni di compromesso particolarmente efficaci, soprattutto per quanto concerne la disciplina relativa alle transazioni commerciali. Si constata inoltre con soddisfazione che nel settore dell’immunità di esecuzione, la Convenzione delle Nazioni Unite va oltre la Convenzione europea (cfr n. 1.2.3). Autorizzando, in determinate circostanze, misure coercitive posteriori alla sentenza, il testo onusiano fornisce ai soggetti di diritto uno strumento fondamentale per il rispetto delle decisioni dei tribunali e, in questo modo, rafforza la posizione dell’individuo.

Ratificare la Convenzione costituirebbe così per il nostro Paese l’occasione di riaffermare il proprio legame con lo Stato di diritto nella misura in cui lo Stato stesso deve sottostare al diritto. La ratifica di questo testo da parte della Svizzera permetterebbe inoltre di promuovere la concezione restrittiva presso gli Stati nei quali prevale ancora un’immunità senza limiti. Attualmente [stato il 17.01.2007] 3 Stati hanno già ratificato la Convenzione (Austria, Norvegia e Portogallo) e 25 altri l’hanno firmata, mentre proprio alcuni di questi Paesi nel passato avevano nondimeno appoggiato un’immunità assoluta. La Convenzione pare quindi pienamente atta a suscitare un’adesione generale in seno alla comunità degli Stati.

3 Conseguenze della ratifica della Convenzione

3.1 Conseguenze generali

La disciplina istituita dalla Convenzione è, per quanto concerne l’immunità giurisdizionale, conforme ai principi applicati dal Tribunale federale48. È possibile allora affermare che la ratifica della Convenzione non comporterà modifiche sostanziali della sua giurisprudenza in materia.

Per quanto riguarda l’immunità di esecuzione, il regime della Convenzione coincide con i principi applicati dal Tribunale federale, sempre che sia autorizzato il sequestro dei beni di uno Stato estero situati in Svizzera che non sono utilizzati nell’esercizio del potere pubblico e che non presentano alcun legame con l’ente contro il quale è stato promosso il procedimento. La Convenzione subordina tuttavia questa eventualità all’esistenza di una sentenza. Secondo la legge federale dell’11 aprile 1889 sull’esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1), non è indispensabile fondarsi su

47 Rapporto del 26 febbraio 2003 sulla cooperazione della Svizzera con l’Organizzazione delle Nazioni Unite e con le organizzazioni internazionali che hanno la loro sede in Svizzera, FF 2003 2285, pag. 2305 seg.

48 Cfr. n. 1.2.2.