Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 26 pagine

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ne specifica in grado di negare l’immunità degli Stati nel caso di azioni civili consecutive a gravi violazioni dei diritti dell’uomo perpetrate fuori dello Stato del foro. Il gruppo di lavoro non ha tuttavia formulato alcuna raccomandazione concreta in questo senso44. Confrontata a questo problema, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha decretato, in una decisione presa nel 2001, che l’immunità dello Stato in un affare civile concernente torture compiute fuori dello Stato del foro non era in contraddizione con il diritto a un giudice naturale garantito dall’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)45.

La Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, come decretata dall’Assemblea generale dell’Organizzazione, è così conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Ratificando questa Convenzione, la Svizzera rispetta i requisiti della CEDU. Se dovessero sopraggiungere nuovi sviluppi, gli Stati Parte che lo ritengono opportuno potrebbero sempre pensare di disdire la Convenzione delle Nazioni Unite come previsto dall’articolo 31 (cfr. n. 2.2.8) e ratificarla di nuovo aggiungendovi una riserva.

Si sottolinei infine che la Convenzione non intacca assolutamente la possibilità di promuovere un’azione penale in Svizzera contro gli autori di violazioni gravi dei diritti dell’uomo, sempre che le condizioni richieste a questo effetto siano adempite.

2.5 Conclusione

Il regime instaurato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni riesce a stabilire un equilibrio soddisfacente tra l’esigenza di protezione dei soggetti di diritto e le prerogative di potere pubblico che sono appannaggio dello Stato e devono rimanere libere da qualsiasi interferenza dei tribunali esteri. Esso riproduce inoltre in larga misura i principi stabiliti dal Tribunale federale dal 1918.

Il Consiglio federale ritiene importante che la Svizzera diventi parte a questa Convenzione. La Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni risponde infatti alla necessità di stabilire una disciplina uniforme e mondiale in un settore essenziale al buon funzionamento della società internazionale. La complessità dei problemi causati dall’immunità degli Stati esteri pone costantemente le nostre autorità di fronte a compiti giuridici difficili che possono avere ripercussioni delicate a livello internazionale. La decisione, presa dal Consiglio federale il 16 novembre 2005, secondo cui i beni della collezione del Museo nazionale delle Belle Arti Pushkin di Mosca, che erano stati posti sotto sequestro da parte delle autorité del Canton Vallese, potevano lasciare il territorio svizzero, ha dimostrato l’interesse pubblico legato al rispetto del diritto delle immunità statali46. Per condurre a dovere le proprie relazioni internazionali, la Svizzera ha dunque tutto l’interesse alla certezza del diritto garantita da un regime di immunità statali appli-

44 Cfr. l’allegato al rapporto della CDI sui lavori della sua 51a sessione, 3 maggio - 23 luglio 1999, n. 3-12, pagg. 337-338 (UN Doc. A/54/10) [in francese].

45 Sentenza Al-Adsani c/Regno Unito [Grande Chambre] (21 novembre 2001, Recueil des arrêts et décisions de la Cour EDH 2001-XI, n. 35763/97) [in francese].

46 Cfr. a questo proposito il comunicato stampa della Cancelleria federale del 16 novembre 2005.