Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 26 pagine
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compiere e che effettivamente compiono atti nell’esercizio dell’autorità sovrana (n. iii) ma anche i rappresentati dello Stato che agiscono a tale titolo (n. iv).
La Convenzione prevede dunque un’ampia definizione degli enti che possono invocare che le competenze giurisdizionali dello Stato del foro non vengano loro applicate. Per rivendicare il beneficio dell’immunità essi dovranno tuttavia aver agito nell’esercizio di un potere sovrano26. I Cantoni svizzeri beneficeranno così dell’immunità per gli atti compiuti nell’esercizio della loro autorità sovrana.
Degli enti come La Posta, le scuole politecniche federali, le università cantonali, o delle società come le FFS, non rientrano nella categoria di cui al n. iii nella misura in cui non svolgono - perlomeno allo stato attuale - degli atti nell'esercizio del potere sovrano dello Stato (nozione di jure imperii)27.
La soluzione adottata all'art. 2, par. 1, let. b, n. ii e iii coincide con la concezione tradizionale del Tribunale federale, secondo cui beneficiano dell’immunità soltanto lo Stato medesimo o le entità che adempiono una missione di sovranità, tenuto conto dello statuto dell'autore ma anche della natura dell’atto compiuto28. Mentre lo Stato e i suoi diversi organi di governo menzionati sub i godono dell'immunità per principio (salvo eccezioni), viene applicata una concezione restrittiva verso gli enti di cui ai n. ii e iii: la loro è un'immunità d'eccezione, nel senso che non beneficiano direttamente dell'immunità ratione personae ma, tuttalpiù, di un'immunità ratione materiae da verificare secondo le circostanze concrete di ogni singola fattispecie29.
2.2.4 Immunità giurisdizionale
La Convenzione, che riflette la concezione restrittiva, limita il principio generale dell’immunità giurisdizionale dello Stato estero enunciato nell’articolo 5 formulando una serie di eccezioni. Esse sono enumerate negli articoli 10-17 e riguardano l’attività jure gestionis dello Stato, anche se il testo non lo specifica espressamente. Per l’applicazione di tali eccezioni è generalmente necessario un legame particolare che correli la causa con lo Stato del foro (territorio, nazionalità, ...). Queste correlazioni fanno sì che l’oggetto della controversia implicante un’eccezione all’immunità intrattenga una relazione sufficientemente stretta con lo Stato del foro; tali correlazioni non pregiudicano la competenza dei tribunali, che soggiace alle regole del diritto internazionale privato degli Stati Parte30. Si rileva infine che gli articoli 11-16 sono di natura suppletiva, di modo che gli Stati interessati restano liberi di convenirne altrimenti.
26Ad esempio, una banca centrale può esercitare delle attività come autorità monetaria (jure
imperii) ma pure svolgere delle attività ordinarie di servizio bancario (jure gestionis).
27A titolo di esempio, la giurisprudenza del Tribunale federale fa rientrare nella categoria
degli atti jure imperii le attività militari, gli atti analoghi a una espropriazione o a una na-
zionalizzazione, le decisioni di confisca di oggetti di valore storico o archeologico (DTF
124 III 382, consid. 3 (con riferimenti). Si veda pure il capitolo 1.2.2.
28 DTF 1A.94/2001, consid. 4b.
29 Cfr. Jerôme CANDRIAN, "La Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens - Introduction à une lecture", in La Semaine judiciaire, 128e année, N° 2, p. 95 ss (p. 105 s.).
30 In Svizzera tale competenza si determina secondo la Convenzione del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (RS 0.275.11) e la legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (RS 291).